Il riclassamento DOCFA non richiede motivazione rafforzata se i dati del contribuente non sono disattesi (Cass. civ. Sez. 5 n. 16655 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita avvenga a seguito di procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Amministrazione finanziaria e l’eventuale differenza tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni. La stima diretta eseguita dall’Ufficio per gli immobili dei gruppi catastali D ed E è atto conosciuto o facilmente conoscibile dal contribuente, sicché la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso non integra un difetto di motivazione. Il vizio di motivazione della sentenza è sindacabile in cassazione solo nei limiti del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., restando escluso il sindacato sulla sufficienza del discorso argomentativo.
Il Fatto
La società contribuente, titolare di un impianto chimico di depurazione per il trattamento di acque di scarico, proponeva procedura DOCFA chiedendo la classificazione dell’immobile in categoria E/9. L’Agenzia delle Entrate confermava la categoria D/1 proposta in via gradata ma elevava la rendita catastale da euro 135.590,00 a euro 170.000,00.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della contribuente, la cui impugnazione veniva parzialmente accolta dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna: il giudice d’appello, pur confermando la categoria D/1, riteneva l’accertamento non sufficientemente motivato in ordine al procedimento attraverso cui l’Ufficio era giunto alla determinazione della maggiore rendita. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i profili di nullità della sentenza per motivazione apparente e di violazione delle norme sul riparto dell’onere probatorio, censure prospettate dalla ricorrente nel primo motivo. Ha ritenuto il motivo in parte inammissibile per la mescolanza di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., e in parte infondato, atteso che la motivazione della CTR si poneva al di sopra del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., rendendo intellegibile l’iter logico-giuridico seguito.
Nel secondo motivo l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione dell’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000, dell’art. 3, legge n. 241/1990 e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, assumendo l’errore della CTR nell’aver ravvisato il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento catastale.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, quando l’attribuzione della rendita avviene a seguito di procedura DOCFA e gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono disattesi dall’Amministrazione, l’obbligo motivazionale è assolto dalla mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Una motivazione più approfondita è richiesta solo in caso di diversa valutazione degli elementi di fatto.
Nella fattispecie, i dati sulla consistenza e sulle caratteristiche costruttive dell’immobile, desunti dalla proposta DOCFA, non erano stati disattesi ma soltanto rivalutati dall’Ufficio con esclusivo riferimento alla rendita. La stima diretta, espressione di un giudizio di natura eminentemente tecnica sul valore economico dei beni classificati nei gruppi D ed E, costituisce atto conosciuto o facilmente conoscibile nell’ambito di un procedimento a struttura partecipativa: la sua mancata allegazione non determina pertanto un difetto di motivazione. Il riferimento standardizzato ai valori desunti da immobili ubicati nella stessa zona è stato ritenuto sufficiente.
La Corte ha accolto il secondo motivo, rigettato il primo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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