Nuova istanza di riconoscimento del titolo professionale con documentazione sopravvenuta impone una nuova valutazione dell’Amministrazione (TAR Lazio n. 12859 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nuova istanza di riconoscimento di un titolo professionale già oggetto di esame da parte dell’Amministrazione, laddove sia corredata da nuova documentazione sopravvenuta — come la certificazione dell’attività lavorativa maturata successivamente all’istruttoria originaria — non si configura come mera sollecitazione al riesame della precedente domanda, ma integra una nuova domanda che necessita di una nuova valutazione da parte dell’Amministrazione. In presenza di nuovi elementi, non può ritenersi preclusa la riproposizione dell’istanza di riconoscimento. La mancata definizione del procedimento entro i termini di legge determina la formazione del silenzio inadempimento, avverso il quale è ammessa l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in via espresso nel termine assegnato dal giudice.
Il Fatto
La ricorrente, infermiera professionale, aveva conseguito nel 2007 in Albania il titolo abilitante denominato “Diplome Bachelor ne Infermieri te Pergjithshme”. Già nel 2012 aveva avanzato una prima richiesta di riconoscimento del titolo, che il Ministero della Salute aveva accolto subordinandolo al superamento di una prova attitudinale in determinate materie.
In data 17 giugno 2025, la ricorrente presentava una nuova istanza di riconoscimento del medesimo titolo, arricchita da una certificazione relativa all’attività lavorativa svolta successivamente in Italia. Avendo l’Amministrazione omesso di pronunciarsi su tale istanza, la ricorrente adiva il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente affrontato la questione qualificatoria dell’istanza presentata nel 2025, che costituiva il vero thema decidendum. Il Ministero resistente aveva sostenuto che non si trattasse di una nuova domanda di riconoscimento ma di una mera sollecitazione a rivalutare un titolo già esaminato, sulla base di elementi sopravvenuti come l’esperienza professionale maturata.
Il collegio ha respinto questa ricostruzione, osservando che proprio la stessa amministrazione aveva riconosciuto che la nuova istanza era corredata da una nuova documentazione, riguardante in particolare la certificazione dell’attività lavorativa svolta in Italia e successiva all’istruttoria del 2012. Tale elemento è stato ritenuto dirimente: non ci si trovava dinanzi a un’istanza di riesame della vecchia domanda, bensì a una nuova istanza corredata da nuova documentazione, che necessitava quindi di una nuova valutazione.
Il giudice ha poi osservato come non risulti logico ritenere che, in presenza di nuovi elementi, non sia possibile riproporre l’istanza di riconoscimento. L’evoluzione professionale dell’interessato e l’eventuale maturazione di nuove competenze possono infatti incidere sulla valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere, sicché la riproposizione della domanda con nuovi documenti non può considerarsi preclusa.
Ne discendeva l’obbligo del Ministero di pronunciarsi espressamente sulla nuova istanza, obbligo rimasto inadempiuto con conseguente formazione del silenzio inadempimento. Il ricorso è stato quindi accolto e all’Amministrazione è stato ordinato di provvedere nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della questione.
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Nota della Redazione
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