Responsabilità erariale, occultamento doloso e decorrenza della prescrizione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 177 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 decorre non dal compimento della condotta illecita, ma dal momento in cui l’eventus damni si esteriorizza ed è obiettivamente conoscibile dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 2935 c.c.. In caso di occultamento doloso del danno, il dies a quo si sposta alla data della scoperta, purché l’occultamento costituisca un quid pluris rispetto alla consumazione dell’illecito, ossia un comportamento ulteriore, anche omissivo, volto a impedire la conoscenza del danno. La riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. e la confisca ex art. 322-ter cod. pen., avendo natura sanzionatoria, non coincidono con il risarcimento del danno e non ne limitano la quantificazione in sede erariale. L’individuazione del dies a quo della prescrizione integra una quaestio iuris rilevabile d’ufficio, non costituendo giudicato interno le mere affermazioni sui singoli elementi della fattispecie estintiva.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’azione di responsabilità promossa dalla Procura erariale nei confronti di un funzionario comunale con funzioni di economo e agente contabile, accusato di essersi appropriato, dal 2009 al 2018, di somme del Comune per oltre 659.000 euro mediante plurimi espedienti. La scoperta delle condotte era avvenuta in occasione della redistribuzione delle pratiche a seguito di una prolungata assenza per malattia, all’esito di approfondimenti interni e di una relazione ispettiva.

In sede penale, con rito abbreviato, il funzionario era stato condannato per peculato al risarcimento del danno in separata sede, alla riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. e alla confisca del profitto. La Corte dei conti territoriale, con la sentenza impugnata, aveva condannato l’agente al risarcimento di circa 707.000 euro in favore del Comune. L’appellante censurava la quantificazione del danno, il rigetto dell’eccezione di prescrizione e la voce di danno da interruzione del nesso sinallagmatico.

La Motivazione della Corte

I giudici d’appello affrontano anzitutto il profilo della quantificazione, respingendo il confronto operato dall’appellante tra il risarcimento e la riparazione pecuniaria liquidata in sede penale. L’importo di 403.719,93 euro, corrisposto a titolo di riparazione, attiene ai soli fatti successivi all’entrata in vigore della legge n. 69/2015 e non esprime il complessivo danno recato all’amministrazione. Si tratta, chiarisce la Corte, di una sanzione civile accessoria con connotazione punitiva, non applicabile ai fatti anteriori al 14 giugno 2015 e impregiudicata rispetto al diritto al risarcimento.

Nello stesso senso è ricostruita la confisca ex art. 322-ter cod. pen., la cui cifra inferiore rispecchia soltanto il perimetro delle annualità considerate e assolve a una funzione ontologicamente diversa dal ristoro del pregiudizio. Il danno patrimoniale immediato da appropriazione resta pertanto quantificato in 659.283,43 euro, coerentemente con la sentenza penale.

Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce la disciplina della prescrizione. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 e dell’art. 2935 c.c., il dies a quo coincide con il momento in cui il danno diviene obiettivamente percepibile e conoscibile, non essendo sufficiente il compimento della condotta illecita. L’occultamento doloso deroga alla regola generale e sposta la decorrenza alla data della scoperta, ma richiede un quid pluris: un comportamento ulteriore, anche omissivo, diretto a prevenire il disvelamento di un danno in fieri o a nasconderne uno già prodotto.

Nel caso concreto, la Corte ritiene dimostrata una certosina e incessante opera di occultamento, riscontrata nella falsificazione di giustificativi di spesa, nella registrazione di pagamenti mai effettuati e nella duplicazione delle fatture, condotte idonee a eludere i controlli. Il danno è quindi da considerarsi disvelato non prima del maggio 2019, con l’ispezione amministrativa, e da tale data è iniziato il decorso prescrizionale, validamente interrotto dall’atto di citazione.

La Corte affronta poi il tema della rilevabilità d’ufficio della corretta individuazione del dies a quo, qualificandola come quaestio iuris riservata al giudice in applicazione del principio iura novit curia, e richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla insussistenza di giudicato interno sulle mere affermazioni relative ai singoli elementi della fattispecie estintiva.

Da ultimo, quanto alla voce da interruzione del nesso sinallagmatico, valgono le medesime considerazioni sulla prescrizione. La prova della distrazione delle energie lavorative è ricavata dalla tipologia e dalle modalità delle condotte, essenzialmente connesse alla gestione economale, applicando il criterio del più probabile che non; la valutazione equitativa del danno operata in primo grado risulta ragionevole in assenza di elementi contrari. L’appello è pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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