Parere negativo su contributi comunali per manutenzione caserme dei Carabinieri (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 171 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere reso ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è subordinato alla sussistenza contestuale di presupposti soggettivi e oggettivi: legittimazione dell’organo politico di vertice, materia della contabilità pubblica, carattere generale e astratto del quesito, non interferenza con altre funzioni della Corte dei conti o di altri organi giurisdizionali. L’intervento finanziario del Comune per la manutenzione straordinaria di una caserma dei Carabinieri non rientra tra le ipotesi tipizzate previste dalla legge, che ammettono la compartecipazione degli enti locali solo nell’ambito di accordi di programma e di specifici strumenti di collaborazione, con esclusione di interpretazioni analogiche o estensive. La motivazione della spesa non può essere condizionata dalla dipendenza da essa della permanenza del presidio sul territorio, poiché una simile iniziativa, avulsa dalle finalità di ordine pubblico e sicurezza, resta priva di causa. Le spese per manutenzione straordinaria su immobili di terzi si qualificano come spese di investimento e, in quanto trasferimenti in conto capitale, richiedono specifiche fonti di finanziamento e adeguata programmazione.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha formulato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia al fine di conoscere se l’ente locale possa provvedere, con oneri a proprio carico e per l’intero o in compartecipazione, alle spese e agli oneri di manutenzione straordinaria della locale caserma dei Carabinieri. Il quesito muove dalla prospettiva di una collaborazione tra istituzioni e dalla esigenza di assicurare la permanenza del Comando quale presidio di sicurezza sul territorio.

La richiesta è stata sottoscritta dal Sindaco, quale organo di vertice e rappresentante legale dell’ente, ed è pervenuta alla Sezione in data 6 maggio 2024. Il quesito non richiama alcuna specifica disposizione di legge da applicare o interpretare.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione verifica la sussistenza dei presupposti per il rilascio del parere, richiamando i consolidati principi giuscontabili. L’ammissibilità soggettiva è riconosciuta, essendo la richiesta sottoscritta dall’organo politico di vertice dell’ente. Quanto al profilo oggettivo, il quesito rientra nella materia della contabilità pubblica, perché concerne la destinazione di risorse per la manutenzione straordinaria di un bene non di proprietà né nella disponibilità dell’ente, e perché gli impegni di spesa possono incidere sugli equilibri di bilancio, segnatamente sui limiti di spesa per investimento.

Nel merito, la Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento. La Costituzione riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ma consente, con legge statale, forme di coordinamento fra amministrazioni centrali e periferiche. Il legislatore ha poi previsto specifiche ipotesi di collaborazione: gli accordi quadro per programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, la concessione in uso gratuito di immobili di proprietà comunale alle amministrazioni dello Stato e la facoltà di contribuire al pagamento del canone di locazione di immobili destinati a caserme. Tali disposizioni si pongono come ipotesi tipizzate.

Quanto alla sicurezza integrata, introdotta dal legislatore nel 2017, la Sezione esclude che essa possa costituire la norma abilitante l’intervento richiesto, poiché in tale ambito ciascun soggetto istituzionale concorre al fine sviluppando le proprie competenze nel proprio ambito di azione, senza che si configuri un titolo di spesa per la manutenzione di immobili di altre amministrazioni.

La Sezione richiama poi la propria precedente giurisprudenza, che in passato aveva ammesso l’utilizzo di risorse comunali per compartecipare a interventi manutentivi nelle caserme, in presenza di un interesse pubblico locale alla tutela della sicurezza. Ribadisce tuttavia che le norme richiamate configurano ipotesi tipizzate e specifiche, incidenti in maniera mediata sull’ordine pubblico, che non consentono soluzioni generalizzate, con conseguente esclusione di interpretazioni analogiche o estensive.

La richiesta è pertanto respinta per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, la compartecipazione degli enti locali alle spese per caserme è ammessa di norma nell’ambito di accordi di programma, preferibilmente con altri Comuni limitrofi. In secondo luogo, la decisione comunale non può essere condizionata dalla dipendenza da essa della permanenza della stazione sul territorio: una iniziativa così congegnata, dissociata dalle finalità di ordine pubblico, resterebbe priva di causa e non supererebbe un vaglio di legittimità. La Sezione aggiunge che le opere di miglioramento su immobili di terzi si qualificano come manutenzione straordinaria, dunque spese di investimento contabilizzate come trasferimenti in conto capitale, ciò che esclude l’estemporaneità e impone l’individuazione di specifiche fonti di finanziamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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