Ricongiunzione tardiva e autonomia tra riscatto e ricongiunzione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 47 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di computo e riscatto dei servizi non di ruolo, presentata ai sensi del d.P.R. n. 1092/1973, non comprende la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, disciplinata dalla legge n. 29/1979, trattandosi di istituti con presupposti, istruttoria e struttura provvedimentale distinti. La clausola di stile con cui l’istante chieda la “valutazione più favorevole” non amplia l’oggetto della domanda oltre gli istituti richiamabili nel d.P.R. n. 1092/1973. Il decreto di riscatto non impugnato nel termine di 90 giorni previsto dall’art. 6, comma 7, della legge n. 46/1958 diviene inoppugnabile, e la successiva nota chiarificativa dell’Amministrazione, priva di natura provvedimentale, non riapre il termine. La contribuzione figurativa per maternità fuori dal rapporto di lavoro è riconosciuta solo in assenza di periodi di servizio nel periodo di astensione.

Il Fatto

La ricorrente, insegnante di scuola materna statale in ruolo dal 1991, aveva presentato nel settembre 1994 istanza di computo, riscatto o valutazione più favorevole dei servizi pre-ruolo, con allegata certificazione dei periodi svolti. L’Amministrazione scolastica definiva la richiesta con decreto di computo/riscatto, riconoscendo una parte minima dei periodi indicati e trasmettendo il provvedimento all’interessata nell’ottobre 2017, che lo accettava e ne dava esecuzione mediante le trattenute operate dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.

Nel dicembre 2019 la ricorrente inoltrava all’INPS una domanda qualificata come riesame, chiedendo la ricongiunzione dell’intero arco pre-ruolo e il computo dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. L’INPS definiva la posizione con provvedimento di ricongiunzione nell’aprile 2020, limitato ai periodi presso gestione privata. La ricorrente ha quindi agito per la ricostituzione della pensione sulla base della domanda del 1994 e per la determinazione degli oneri secondo i criteri retributivi di quella data.

La Motivazione della Corte

Il giudice respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS. La competenza per computi, riscatti e ricongiunzioni apparteneva ai Provveditorati agli Studi fino al 1° settembre 2000, ma i provvedimenti strumentali alla concessione e quantificazione del trattamento pensionistico spettano oggi all’Istituto previdenziale, unico ente deputato alla liquidazione, che non può restare estraneo al giudizio.

Nel merito, la domanda di ricongiunzione fondata sull’istanza del 1994 è inammissibile. Opera l’art. 6, comma 7, della legge n. 46/1958, che fissa in 90 giorni dalla comunicazione del decreto il termine per il ricorso alla Corte dei conti in materia di riscatto dei servizi non di ruolo. La norma, pur non espressamente recepita dal d.P.R. n. 1092/1973, resta in vigore per il personale statale, come confermato dalla giurisprudenza contabile richiamata e dalla legittimità costituzionale riconosciuta dalla Corte costituzionale n. 544/2000.

Il decreto di computo/riscatto è stato inoltrato all’interessata nell’ottobre 2017 e non è stato impugnato, né risultano contestazioni sull’onere o sulle trattenute. Ne deriva acquiescenza e definitività del provvedimento. La nota successiva dell’Ambito Territoriale non ha natura provvedimentale, ma solo valenza chiarificativa, non essendo stata svolta alcuna nuova istruttoria o valutazione.

Il giudice esclude poi che l’istanza del 1994 contenesse la richiesta di ricongiunzione. I periodi oggetto di computo e riscatto riguardano i servizi non di ruolo resi presso Amministrazioni statali o enti pubblici; la ricongiunzione opera sui periodi assicurativi maturati presso gestioni diverse, con trasferimento dei contributi. La locuzione “valutazione più favorevole” va letta nel perimetro del d.P.R. n. 1092/1973. La domanda del dicembre 2019 è dunque autonoma e nuova.

È infine infondata la doglianza sulla contribuzione figurativa per maternità. L’INPS ha riconosciuto l’accredito solo per il primo figlio, poiché nei periodi di astensione relativi ai successivi la ricorrente aveva in corso periodi di servizio risultanti dal decreto di computo/riscatto. Il ricorso è rigettato nel resto, con condanna alle spese in favore dell’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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