Aliquota 2,44% per i Vigili del Fuoco nel sistema misto (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 46 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale dei Vigili del Fuoco cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra quindici e diciotto anni, si calcola applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile effettivamente maturato a quella data. L’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, richiamato dall’art. 61 del medesimo testo unico, non consente l’applicazione generalizzata dell’aliquota fissa del 44%, ma impone la valorizzazione dell’anzianità concreta. L’art. 61 non è stato abrogato, né espressamente né implicitamente, dal d.P.R. n. 1092/1973 ad opera della normativa successiva sull’ordinamento civile del Corpo. Resta fermo il diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sugli arretrati, secondo il criterio dell’assorbimento.
Il Fatto
Il ricorrente, già Capo Reparto dei Vigili del Fuoco, collocato in quiescenza dal 1 giugno 2020, chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico applicando l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. A suo avviso l’INPS aveva errato nel riferirsi all’aliquota del 35% dell’art. 44, dettata per il personale civile, anziché alla disciplina riservata al personale militare e richiamata per i capi reparto e i capi squadra dall’art. 61.
L’Istituto si costituiva eccependo che il Corpo nazionale è struttura ad ordinamento civile e che l’art. 61 sarebbe superato dalla normativa sopravvenuta. In via di autotutela, l’INPS riliquidava la pensione con il coefficiente del 2,44% per gli anni maturati al 31 dicembre 1995, deducendo la parziale cessazione della materia del contendere e, in subordine, la prescrizione quinquennale. Il Ministero dell’Interno eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Deceduto il ricorrente, il giudizio era riassunto dagli eredi.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico affronta anzitutto la questione della perdurante vigenza dell’art. 61 d.P.R. n. 1092/1973. Il dato sistematico è decisivo: la norma è collocata nel capo dedicato al personale militare, e il legislatore ha inteso assimilare il trattamento di quiescenza dei Vigili del Fuoco a quello militare. L’ordinamento civile del Corpo non osta, perché l’assimilazione opera sul piano previdenziale e prescinde dall’inquadramento organizzativo.
La Corte esclude poi l’abrogazione implicita. Il decreto legislativo che ha riordinato il Corpo elenca espressamente le norme abrogate e tra queste non figura l’art. 61. La disciplina differenziata per i capi reparto e i capi squadra resta quindi vigente e continua a richiamare l’art. 54 per il calcolo della quota retributiva.
Accertata l’applicabilità della norma, il Giudice richiama le sentenze delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM. La riforma del 1995 non ha abrogato la disciplina del 1973, ma ha introdotto un sistema misto che impone di contemperare le due normative. L’aliquota fissa del 44% non è generalizzabile: spetta a chi cessa dal servizio con un’anzianità compresa tra quindici e venti anni. Per chi al 31 dicembre 1995 aveva un’anzianità tra quindici e diciotto anni, la quota retributiva va calcolata sull’effettivo numero di anni posseduti, con il coefficiente annuo del 2,44%.
Il giudice di merito aderisce a tale principio e ne verifica l’applicazione concreta: il ricorrente vantava sedici anni di anzianità alla data del 31 dicembre 1995. Ne consegue l’accoglimento parziale del ricorso, con dichiarazione del diritto degli eredi al ricalcolo della quota retributiva mediante il coefficiente del 2,44%.
Le somme dovute a titolo di arretrati vanno maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 429, comma 3, e 150 disp. att. c.p.c., secondo il criterio dell’assorbimento affermato dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM. L’eccezione di prescrizione è rigettata, non essendo decorso il termine quinquennale alla notifica del ricorso. La soccombenza parziale e il recente mutamento giurisprudenziale giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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