La procedura ministeriale di attivazione della Carta docente non condiziona l’ottemperanza (TAR Veneto n. 610 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che abbia accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 non è subordinata all’esperimento della procedura telematica di attivazione predisposta dall’Amministrazione. Tale procedura, di valenza meramente interna agli uffici ministeriali e priva di copertura legislativa, non integra una condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., né costituisce misura satisfattoria del credito riconosciuto dal giudice ordinario, il quale si estingue solo con il rilascio della Carta e l’accredito della somma oggetto del capo condannatorio. Il ricorso per ottemperanza è pertanto accolto con declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di esatta ed integrale esecuzione del titolo giudiziale e con nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

Il Fatto

La parte ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’attuazione della sentenza con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, pubblicata il 18 dicembre 2024, aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 e condannato l’Amministrazione al pagamento di € 1.500,00.

La sentenza, notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione il 19 dicembre 2024, è passata in giudicato. Trascorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l’attivazione della Carta con l’accredito delle annualità riconosciute e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, costituitosi, ha sostenuto di aver ottemperato mettendo a disposizione degli interessati una procedura telematica di attivazione del voucher.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare il quadro dei presupposti dell’azione: l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione dell’Amministrazione al giudicato. Nel caso di specie la notificazione è avvenuta presso il domicilio digitale ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva.

Il giudice amministrativo verifica poi il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto dalla ricorrente. I presupposti dell’ottemperanza risultano dunque integrati.

Il nodo centrale attiene alla difesa del Ministero, che aveva qualificato la procedura telematica di attivazione del voucher come misura satisfattoria dell’obbligo, ponendo a carico del ricorrente la dimostrazione dell’infruttuoso esperimento della stessa. Il Collegio respinge questa impostazione: la procedura è diretta a semplificare la gestione delle richieste di erogazione del contributo, ha valenza meramente interna agli uffici e non è prevista da alcuna disposizione di legge.

Da tale qualificazione discendono due conseguenze. Anzitutto, la procedura ministeriale non può essere considerata alla stregua di una condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza, disciplinato dagli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.. In secondo luogo, essa non integra una misura satisfattoria del credito accertato dal Giudice ordinario: l’obbligo può estinguersi solo mediante il rilascio della Carta elettronica con l’accredito della somma esatta oggetto del capo condannatorio.

Accertata come circostanza di fatto incontestata la mancata esecuzione, il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e versare in essa € 1.500,00. Per l’ipotesi di perdurante inerzia nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente e ulteriore termine di 60 giorni.

Il Commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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