Termine decadenziale alla clausola di revisione prezzi negli appalti pubblici (TAR Lazio n. 2472 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa la clausola di revisione periodica del prezzo, imposta dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, non attribuisce un diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo, ma solo il diritto all’espletamento dell’istruttoria. La posizione dell’appaltatore che richiede l’adeguamento è di interesse legittimo, poiché correlata a un potere autoritativo tecnico-discrezionale della stazione appaltante. È pertanto legittima la clausola del capitolato che subordina l’istanza di adeguamento a un termine decadenziale di quattro mesi prima della scadenza del primo anno di prestazioni, ove ragionevole e rispettosa della buona fede. Decorso il termine senza attivazione, la pretesa resta definitivamente preclusa e l’amministrazione non è tenuta ad alcuna verifica di merito.

Il Fatto

La società ricorrente ha gestito il servizio di pulizia e sanificazione degli uffici comunali in forza di un contratto d’appalto stipulato nel 2017, con durata triennale e proroghe tecniche fino all’ottobre 2020. In seguito il servizio è proseguito mediante affidamenti diretti sotto soglia, sino al marzo 2021.

Nell’ottobre 2023 la società ha chiesto al Comune di avviare l’istruttoria per l’adeguamento del canone, invocando l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e l’art. 20 del capitolato speciale. Il Comune ha respinto l’istanza per tardività, rilevando che la richiesta avrebbe dovuto essere presentata, a pena di decadenza, almeno quattro mesi prima della scadenza del primo anno di prestazioni. Avverso il diniego la società ha proposto ricorso al TAR, chiedendo anche l’annullamento della clausola capitolare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm.. Quando la clausola di revisione implica la permanenza di un potere valutativo in capo alla stazione appaltante, la controversia non involge un mero adempimento contrattuale: la posizione dell’appaltatore resta di interesse legittimo. Solo l’ipotesi in cui la clausola configuri un obbligo puntualmente determinato sposta la cognizione sul diritto soggettivo, e con essa sulla giurisdizione ordinaria.

Nel caso concreto nessuna clausola riconosce ex ante la spettanza del compenso revisionale né fissa criteri e tempi per quantificarlo. La società ha impugnato il diniego e la clausola che ne costituisce presupposto, censurando il mancato esercizio di un potere tecnico-discrezionale. Ne discende la giurisdizione amministrativa e l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune.

Quanto al merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto. L’art. 6 della legge n. 537/1993, come sostituito dall’art. 44 della legge n. 724/1994, e poi l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 imponevano clausole di revisione periodica con eterointegrazione del contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c.. Il d.lgs. n. 50/2016 ha reso la clausola meramente facoltativa, subordinandola a condizioni stringenti, mentre il d.lgs. n. 36/2023 l’ha nuovamente resa obbligatoria ai sensi dell’art. 60.

La clausola contrattuale che fissa un termine decadenziale non contrasta con l’obbligo legale, purché sia ragionevole e non vessatoria. Il termine di quattro mesi prima della scadenza del primo anno ha consentito alla società di valutare per otto mesi l’andamento dei costi, potendo fare affidamento sugli indici ISTAT rilevati su base mensile. Nella specie la richiesta è giunta oltre sei anni dopo la scadenza del termine e non è quindi idonea ad attivare alcuna istruttoria.

Quanto agli affidamenti diretti, disposti dal d.lgs. n. 50/2016 per periodi assai brevi, non risultava alcuna clausola di revisione nei documenti di gara, né essa era concretamente inseribile. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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