Riconoscimento sentenza straniera e ne bis in idem: serve il trattato (Cass. pen. Sez. VI n. 4608 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento di una sentenza penale straniera, emessa da uno Stato non membro dell’Unione europea, dal quale si intendano far discendere effetti penali, deve essere richiesto seguendo la procedura di cui all’art. 730 cod. proc. pen. Il ne bis in idem internazionale presuppone l’esistenza di un trattato o accordo internazionale che lo imponga nei rapporti con lo Stato estero: il divieto non costituisce principio comune agli ordinamenti e non rientra tra le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ex art. 10 Cost. Parimenti non può formare oggetto di riconoscimento la continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato all’estero, ai sensi dell’art. 12, primo comma, cod. pen. La richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge è dichiarata inammissibile con decreto de plano ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza, qualificata come incidente di esecuzione, chiedendo la declaratoria di ne bis in idem sostanziale previo riconoscimento di una sentenza emessa nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria del Marocco, in relazione a una sentenza irrevocabile della Corte di appello di Genova; in subordine, chiedeva il riconoscimento della continuazione tra le due sentenze, con riduzione della pena inflitta in concreto.

Il Tribunale di Brescia, con decreto del 30/07/2024, dichiarava l’istanza inammissibile: quanto al riconoscimento della sentenza straniera, per espressa esclusione di cui all’art. 733 cod. proc. pen.; quanto alla continuazione con reato giudicato all’estero, per non consentito indirizzo della giurisprudenza di legittimità. Il difensore impugnava per cassazione deducendo violazione degli artt. 666 e 179 cod. proc. pen. e del diritto al contraddittorio ex art. 6 CEDU, nonché vizio di motivazione in ordine alla prevalenza dei trattati bilaterali con il Marocco, in forza degli artt. 117 e 10 Cost. e dell’art. 696 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, confermando la legittimità del decreto de plano adottato dal Tribunale. Richiama il disposto dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che consente al giudice di dichiarare con decreto motivato l’inammissibilità della richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, con ricorso per cassazione avverso il provvedimento.

La richiesta era manifestamente infondata, secondo la Corte, già in via assorbente per il profilo del riconoscimento della sentenza straniera: la procedura da seguire è quella di cui all’art. 730 cod. proc. pen., come affermato da Sez. 4, n. 2796 del 10/05/2000, Rv. 217722.

Quanto al ne bis in idem internazionale, i giudici di legittimità ribadiscono che è pur sempre necessario un trattato o accordo internazionale che imponga il divieto nei rapporti con lo Stato estero. Il divieto non ha valore di principio comune alla generalità degli ordinamenti statuali e non può considerarsi norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta ai sensi dell’art. 10 Cost.; nell’ordinamento italiano non vige un principio generale di ne bis in idem internazionale (Corte cost. n. 69 del 1976; Sez. 3, n. 34576 del 18/05/2021, Rv. 282796; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Rv. 269222). Nel caso di specie, con il Regno del Marocco non esiste una disposizione pattizia in tal senso: le fonti bilaterali invocate dal ricorrente nulla prevedono sul punto, non rilevando l’eventuale previsione del rifiuto di cooperazione giudiziaria per il caso di bis in idem (Sez. 1, n. 708 del 08/04/1970, Rv. 115577).

Parimenti manifestamente infondata è la richiesta di continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato con sentenza straniera emessa da Stato non membro dell’Unione europea: tale effetto penale non può essere oggetto del riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, primo comma, cod. pen. (Sez. 5, n. 8365 del 26/09/2013, dep. 2014, Rv. 259035; Corte cost. n. 72 del 1997).

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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