Affidamento in prova: il giudizio prognostico va condotto su tutti gli elementi (Cass. pen. Sez. I n. 25311 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale presuppone un giudizio prognostico di completo reinserimento sociale che il Tribunale di sorveglianza deve condurre su tutte le fonti di conoscenza disponibili. Non esiste una presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità del condannato. Alla prognosi concorrono il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, ma anche la condotta carceraria, la situazione familiare e l’esito dell’osservazione della personalità. La gravità del reato, i precedenti e la mancata ammissione di colpevolezza non possono, di per sé, precludere la concessione. Non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato: è sufficiente che il processo critico risulti almeno avviato.
Il Fatto
Il condannato, detenuto dal 18 maggio 2023 in espiazione di una pena residua di anni tre, mesi cinque e giorni quindici di reclusione per tentato furto aggravato, ricettazione e lesioni personali aggravate, aveva chiesto l’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il magistrato di sorveglianza gli aveva già concesso la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 1 legge n. 199 del 2010.
Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza dell’11 novembre 2025, ha respinto l’istanza rilevando la pendenza di un procedimento per evasione e danneggiamento e il mancato adeguato inserimento nel programma terapeutico presso il Ser.D, attestato da campioni diluiti e da due esiti positivi per il metabolita dell’alcool. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e muove dalla funzione della misura. L’affidamento in prova al servizio sociale è la forma di esecuzione esterna della pena prevista per i condannati nei cui confronti, alla luce dell’osservazione della personalità, sia formulabile una ragionevole prognosi di reinserimento sociale. Il Tribunale deve perciò attingere alle informazioni di polizia, ai precedenti e alle pendenze, ma anche alla condotta carceraria e ai risultati dell’indagine socio-familiare: elementi particolarmente significativi sul piano prognostico (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli).
Il Collegio esclude l’esistenza di una presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità: il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta. Nella verifica rilevano i precedenti, le condotte devianti ripudiate, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale e la buona prospettiva risocializzante. Il giudice non può prescindere dalla tipologia e gravità dei reati, ma deve guardare soprattutto al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti, per accertare i sintomi di una positiva evoluzione della personalità.
Muovendo dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che la mancata ammissione di colpevolezza non autorizza una prognosi sfavorevole, poiché l’imputato non ha obbligo di verità e l’assenza di confessione può dipendere dai motivi più vari (Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini). Non è poi necessaria la prova di una completa revisione critica del passato: basta che il processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, Pilo; Sez. 1, n. 773 del 3 dicembre 2013, Naretto).
Nel caso concreto il Tribunale non si è conformato a tali principi: i riferimenti alla brevità del tempo trascorso in detenzione domiciliare e alla non corretta adesione al programma terapeutico non rendono conto in modo adeguato delle conclusioni del giudizio prognostico negativo. La motivazione, pur riconoscendo l’idoneità del domicilio e la concreta possibilità di svolgere attività lavorativa, non si confronta con il complesso degli elementi acquisiti e con le relazioni in atti. Il vizio di motivazione impone quindi l’annullamento con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per un nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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