Ruolo di tramite non basta per partecipazione associativa serve prova contributo consapevole (Cass. pen. Sez. VI n. 4606 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la messa a disposizione di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può essere desunta dalla sola commissione dei reati-fine né dal ruolo di tramite svolto in favore di soggetti legati al sodalizio. Il giudice deve accertare l’effettivo e consapevole contributo del partecipe, non essendo sufficiente il collegamento familiare con altri indagati. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. richiede autonoma e specifica motivazione, non potendo essere riconosciuta mediante mero richiamo nell’ambito della valutazione delle esigenze cautelari. Il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria impone l’annullamento con rinvio, travolgendo anche la valutazione delle esigenze cautelari.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 12 marzo 2024, ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata dal G.i.p. nei confronti di un indagato, in relazione a una presunta partecipazione a due associazioni per delinquere operanti all’interno di un carcere: la prima finalizzata al traffico di stupefacenti, la seconda alla realizzazione di delitti contro l’amministrazione della giustizia e contro la pubblica amministrazione mediante introduzione di dispositivi telefonici e schede sim intestate fittiziamente a terzi.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e dell’art. 416 cod. pen. per la ritenuta partecipazione associativa; violazione degli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 e 391-ter cod. pen. quanto alla gravità indiziaria sui reati-fine; violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. per l’aggravante mafiosa; infine violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in ordine alle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di ragione. Quanto al primo motivo, la Cassazione rileva che, pur essendo indiscussa l’esistenza di un sodalizio dedito al narcotraffico endocarcerario, la messa a disposizione del ricorrente in favore dell’associazione è affermata solo genericamente, sulla base della commissione dei reati-fine e del rapporto con una persona coinvolta in entrambe le compagini.

Il ragionamento dei giudici di merito non considera che due dei capi di imputazione riguardano reati-fine dell’altra associazione, mentre il solo episodio ascrivibile al traffico di stupefacenti in carcere si fonda su un indizio insufficiente. Il mero riferimento alle indicazioni provenienti dalla persona legata al ricorrente non basta: occorre dimostrare l’effettivo e consapevole contributo al sodalizio, non potendosi fondare la partecipazione su un pregiudizio derivante dai rapporti familiari.

Il secondo motivo è invece infondato: la Corte ritiene che l’ordinanza abbia valorizzato, senza vizi logici, il compendio intercettivo e il ruolo del ricorrente nell’acquisizione degli strumenti poi rinvenuti a un terzo, su indicazione della persona a lui legata. Gli episodi di ritiro e consegna delle sim e di consegna di schede prima del colloquio in carcere integrano una consapevole sinergia, non illogicamente affermata.

Il terzo motivo è fondato solo quanto a un capo, perché in quella ipotesi lo stupefacente rinvenuto a un terzo è stato apoditticamente ascritto al ricorrente, laddove il dato captativo riguarda la sola consegna di una scatolina a chi si lamentava di essere già rifornito altrove. Per gli altri capi il motivo è genericamente proposto in fatto.

Il quarto motivo è fondato: manca qualsiasi motivazione a sostegno dell’aggravante mafiosa, essendo il suo riconoscimento soltanto citato nell’ambito delle esigenze cautelari. Il quinto motivo resta assorbito, dovendo le esigenze cautelari essere rivalutate all’esito del nuovo esame sulla gravità indiziaria. La Corte annulla dunque l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Catanzaro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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