Sequestro per equivalente ed irrilevanza della prova della lecita provenienza della provvista (Cass. pen. Sez. 3 n. 15013 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende anche i vizi di motivazione radicali, tali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il sequestro preventivo per equivalente, anche quando sia volto a colpire il profitto accrescitive del reato associativo, ha natura eminentemente recuperatoria: ove sussistano elementi di prova o di indagine da cui inferire che il reato abbia prodotto un profitto, l’equivalente di tale valore è suscettibile di confisca, senza che possa rilevare la prospettazione di una fonte ulteriore e lecita del bene. La motivazione del provvedimento di riesame che confermi il sequestro non deve, pertanto, confrontarsi con la documentazione volta a comprovare la lecita provenienza della somma, essendo sufficiente che dia conto in modo logico e coerente della sussistenza del fumus e del periculum.
Il Fatto
Il provvedimento impugnato confermava il decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal GIP, per la somma di euro 60.100,00, rinvenuta in banconote presso l’abitazione dell’indagata, alla quale era ascritto il ruolo di custode dei proventi dell’attività di spaccio svolta dal fratello, in un contesto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei requisiti del sequestro, ed eccependo che il Tribunale del riesame non aveva valutato la documentazione prodotta a sostegno della lecita provenienza della somma, né aveva limitato la misura all’importo indicato in una captazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rammentato che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, includendovi i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
Nel caso di specie, la motivazione dell’ordinanza impugnata non presenta profili di apparenza né di omissione. Il Tribunale ha sviluppato un itinerario argomentativo pieno e coerente, sia con riferimento al fumus che al periculum, anche in considerazione della particolare natura per equivalente del sequestro, adottato ai sensi dell’art. 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990.
Quanto alla valutazione sulla non rilevanza della documentazione prodotta dalla difesa, la Corte ha chiarito che, anche alla luce della sentenza Sezioni Unite Massini, il sequestro per equivalente ha natura eminentemente recuperatoria, sicché, a fronte della sussistenza di elementi di prova o di indagine circa la produzione di un profitto da parte del reato, l’equivalente valore è suscettibile di confisca, senza che possa rilevare la prospettazione di una fonte ulteriore e lecita del bene.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato plurimi elementi indiziari, quali il modestissimo profilo reddituale della coppia, il ruolo della ricorrente di custode dell’intero profitto dell’attività di spaccio e il contenuto di plurime captazioni, tra cui un colloquio in cui si faceva riferimento alla disponibilità di una somma di 50-60 mila euro in caso di arresto. Tali elementi, non adeguatamente confrontati dal ricorrente, fornivano adeguata motivazione circa la proporzione tra la somma sequestrata e quella riconducibile al provento dell’attività illecita e circa il pericolo di dispersione della provvista per il progressivo utilizzo e la relativa spendita.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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