Riconoscimento titolo docente estero: necessaria istruttoria comparativa del Miur (TAR Lazio n. 533 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, l’amministrazione competente non può limitarsi a recepire acriticamente il campo specifico indicato nell’acreditación rilasciata dallo Stato di origine. Essa è tenuta a esaminare l’insieme dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli posseduti dall’istante, a effettuare un confronto comparativo tra le competenze attestate da tali titoli e le conoscenze richieste dalla legislazione nazionale, ad acquisire, ove necessario, chiarimenti dalle autorità estere attraverso il sistema IMI e a valutare, in caso di differenze sostanziali, l’imposizione di misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva. Non è richiesta l’identità tra i titoli confrontati, essendo sufficiente una mera equivalenza; la mera non coincidenza dei settori disciplinari indicati nell’attestazione non è ostativa al riconoscimento, dovendo il Ministero valutare in concreto, all’esito di congrua istruttoria e motivazione, se il percorso specialistico seguito all’estero abbia il medesimo contenuto professionalizzante di quello richiesto in Italia.

Il Fatto

La ricorrente, dopo aver conseguito in Italia la laurea triennale in Lettere e la laurea magistrale in Linguistica, si è trasferita in Spagna, ove ha ottenuto l’equivalencia della propria laurea al corrispondente titolo spagnolo di Grado nel ramo Artes y Humanidades, campo specifico Idiomas, e il Master en Formación del Profesorado, titolo che abilita all’insegnamento nella scuola secondaria.

Con istanza del 28.12.2017, la ricorrente ha chiesto al MIUR il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per le classi di concorso A022 e A012. Il Ministero ha respinto la richiesta con provvedimento prot. n. 22187 del 29.10.2019, ravvisando il difetto dei requisiti di legittimazione perché l’attestazione menziona il campo specifico Idiomas e non Humanidades. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, che ha trattenuto la causa in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina con priorità il motivo con cui la ricorrente denuncia il difetto di istruttoria e di motivazione, ritenendolo assorbente rispetto alle ulteriori censure. Il parametro è offerto dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022, che hanno definito i criteri di esame delle istanze di riconoscimento.

Richiamando la giurisprudenza eurounitaria, il TAR ricorda che spetta all’autorità competente verificare se e in quale misura le conoscenze attestate dal titolo estero soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il Ministero deve quindi esaminare l’insieme dei titoli posseduti, senza recepire acriticamente l’attestazione estera, e procedere al confronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalla legislazione nazionale.

Il Collegio rileva che il diniego si fonda esclusivamente sulla menzione del campo specifico Idiomas in luogo di Humanidades, da cui l’amministrazione ha tratto l’automatica conseguenza dell’assenza di abilitazione alle discipline umanistiche. Una simile motivazione non soddisfa i requisiti richiesti: il Ministero non ha esaminato l’insieme dei titoli, non ha svolto alcuna analisi comparativa dei percorsi formativi, non ha verificato se i crediti acquisiti nel percorso italiano fossero idonei a soddisfare i requisiti, non ha valutato la possibilità di misure compensative e non ha attivato il sistema IMI di cui agli artt. 50 e 56 della direttiva.

La carenza istruttoria risulta confermata dalla documentazione prodotta in giudizio, che attesta i crediti conseguiti in molteplici discipline umanistiche. Rileva inoltre che altra docente, in possesso di analogo percorso formativo e della medesima equivalencia nel campo Idiomas, ha ottenuto nel medesimo periodo il riconoscimento di più classi di concorso: circostanza non contestata dal Ministero, che conferma la necessità di una valutazione in concreto e caso per caso, non potendo l’amministrazione applicare automatismi fondati sulla sola denominazione del campo specifico.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato per difetto di istruttoria e di motivazione, con assorbimento delle ulteriori censure. L’amministrazione dovrà riesaminare l’istanza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, esaminando l’insieme dei titoli, effettuando il confronto comparativo, acquisendo eventuali chiarimenti tramite il sistema IMI e valutando le misure compensative prima di un eventuale rigetto. Le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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