Vincolo culturale e riesame in executio improcedibile ricorso legittimo nuovo decreto (TAR Campania n. 1173 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riesame disposto dal giudice amministrativo in sede cautelare non dà luogo a un nuovo procedimento amministrativo, ma alla rinnovazione di fasi del medesimo procedimento per ordine del giudice. Ne consegue che non trovano applicazione gli istituti di partecipazione procedimentale, quali la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto, restando integra la tutela giurisdizionale avverso la nuova determinazione. Il termine di centoventi giorni per la conclusione del procedimento di dichiarazione di interesse culturale, in difetto di qualificazione normativa come perentorio, ha carattere ordinatorio e il suo superamento non consuma il potere. La valutazione di interesse culturale è connotata da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile solo per illogicità, incoerenza o incompletezza, e lo stato di degrado del bene non è di per sé incompatibile con l’imposizione del vincolo.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile sito nel Comune di Avella, ha impugnato il decreto con cui la Commissione regionale per il patrimonio culturale ha dichiarato l’interesse culturale particolarmente importante di tipo storico-artistico del bene, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004. Il ricorso introduttivo era affidato a sette motivi, con censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
Con ordinanza cautelare la Sezione ha accolto l’istanza ai fini del riesame, rilevando che le doglianze non apparivano ictu oculi sfornite di fondamento. Il riesame non è stato eseguito nei termini e, con successiva ordinanza, la domanda cautelare è stata confermata. All’esito del riesame è stato adottato un nuovo decreto di vincolo, impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse: il decreto originario è stato revocato e superato dal nuovo provvedimento adottato all’esito del riesame. L’adozione di un nuovo atto, quando non sia meramente confermativo ma costituisca espressione di una funzione amministrativa, trasferisce l’interesse del ricorrente sull’annullamento di quest’ultimo.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale esclude la violazione del giudicato cautelare. Il remand è tecnica di tutela cautelare che rimette in gioco l’assetto degli interessi e restituisce all’amministrazione l’intero potere decisionale, senza imporre un nuovo sopralluogo. La relazione storico-artistica ha affrontato i profili indicati in ordinanza, chiarendo l’indipendenza tra interesse storico-artistico e interesse archeologico e l’esclusione dal vincolo delle porzioni ricostruite.
Quanto al contraddittorio procedimentale, la Corte osserva che il riesame disposto per impulso giudiziale avviene con le garanzie proprie del processo e non su istanza di parte. Non si configura un nuovo procedimento, ma la rinnovazione di fasi del medesimo, con la conseguenza che non trovano applicazione la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto. L’onere di valutare le osservazioni del privato non impone la puntuale confutazione delle singole argomentazioni, essendo sufficiente una motivazione complessivamente logica.
Il termine di centoventi giorni previsto dal d.P.C.M. n. 231/2010 ha carattere ordinatorio: il suo superamento non determina la consumazione del potere né l’illegittimità del provvedimento tardivo. La Corte esclude inoltre la necessità di una rinnovata valutazione per le modifiche intervenute, poiché il Comune aveva ribadito i motivi ostativi all’intervento.
Infine, il sindacato sulla valutazione di interesse culturale è limitato alla logicità, coerenza e completezza, trattandosi di discrezionalità tecnico-valutativa. Lo stato di degrado del bene non è incompatibile con la tutela, potendo il vincolo concernere anche ciò che resta di un manufatto di pregio. Il vincolo archeologico è legittimo anche in presenza di consistente probabilità dell’esistenza dei beni da proteggere, desumibile dalla collocazione dell’area e dai rinvenimenti circostanti.
Nota della Redazione
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