Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta elettronica docente (TAR Campania n. 964 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di ottenere l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario da parte della pubblica amministrazione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere infruttuosamente spirato. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, assegna un termine e nomina un commissario ad acta. La domanda di astreinte, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è accolta nei limiti della non manifesta iniquità, con misura commisurata agli interessi legali e tetto massimo del 10% dell’importo dovuto.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro. Quel provvedimento aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la c.d. carta elettronica del docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per tre annualità, con condanna del Ministero all’erogazione di un buono elettronico di 1.500,00 euro complessivi e al pagamento delle spese.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione il 13 giugno 2025, con decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero non ha adempiuto. Il ricorrente chiede la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. L’amministrazione si è costituita con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’azione di ottemperanza è proponibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione della pubblica amministrazione al giudicato. Nel caso di specie risultano rispettati tanto il termine previsto dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, del medesimo codice.
È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle amministrazioni. La sentenza risulta passata in giudicato. Poiché non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, spirato inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, restando esclusa la mancanza di fondi o di disponibilità di cassa quale legittima causa di impedimento.
È accolta anche la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali sul complessivamente dovuto, in aggiunta a quelli già previsti. Quali criteri, il Collegio fissa il dies a quo al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo anche tardivo, e il limite massimo al 10% dell’importo dovuto, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 e la n. 7/2019. Alla liquidazione della penale provvederà il commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con riduzione del 50% per la natura seriale del contenzioso.
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Nota della Redazione
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