Riconoscimento titolo estero sostegno e silenzio inadempimento del Ministero (TAR Lazio n. 2175 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’obbligo di provvedere dell’amministrazione sorge con la sola presentazione della formale istanza e con la scadenza del relativo termine, senza che sia necessario altro presupposto. Il termine complessivo di conclusione è di quattro mesi, somma del termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza documentale e di quello di tre mesi per l’adozione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento e il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere con espressa determinazione, nominando, per il caso di persistente inadempienza, un commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, docente in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito la domanda di riconoscimento del titolo abilitante ai fini dell’esercizio della professione, ai sensi della direttiva 2013/55/CE. Decorso il termine di conclusione del procedimento senza alcun provvedimento espresso, ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per l’ordine di provvedere.

Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza articolare difese nel merito. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del procedimento. Quanto al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel Ministero dell’Istruzione, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.

Per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere, osserva il Tribunale, è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’amministrazione. Entrambi i presupposti risultano integrati nel caso di specie: a fronte della domanda di riconoscimento, il Ministero non si è ancora pronunciato.

Il Collegio ricostruisce il quadro dei termini. L’art. 2 della legge n. 241 del 1990 fissa il termine generale di trenta giorni. L’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 prevede che l’autorità competente provveda con proprio atto nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione e, ove necessario, richiede le integrazioni.

Ne consegue che il termine complessivo per l’adozione del provvedimento conclusivo approda a quattro mesi, in caso di richiesta delle integrazioni. Alla data di proposizione del ricorso tale termine era scaduto senza che fosse adottato il provvedimento finale espresso, non emergendo dagli atti elementi probatori contrari. Sussiste dunque il silenzio-inadempimento del Ministero.

Accolto il ricorso, il Tribunale ordina al Ministero di provvedere sull’istanza con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, tenuto conto della natura “di massa” del contenzioso. Per il caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *