Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 2170 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea, il termine per la conclusione è di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento dell’amministrazione competente, con conseguente accoglimento del ricorso ex art. 117, comma 2, c.p.a.. L’obbligo di provvedere impone di esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente e di valutare l’equipollenza del titolo, adottando, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative. Il termine assegnato dal giudice può essere commisurato alla rilevante mole delle istanze della specie e all’inerzia perdurante dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’istanza del 24.4.2025 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. L’amministrazione è rimasta inerte. La parte ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito dall’art. 117, comma 2, c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la competenza a concludere il procedimento, attribuita dalla legge al Ministero dell’Istruzione, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito per effetto dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito dalla legge n. 604/2022. La questione centrale riguarda il termine applicabile al riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno conseguito all’estero.
Il giudice individua la disciplina nell’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, con cui è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE. L’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Poiché tale termine risultava scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Collegio ravvisa il silenzio-inadempimento del Ministero. Resta fermo l’obbligo di provvedere sull’istanza. Il termine per l’adozione dell’esplicito provvedimento viene commisurato a 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, in ragione del fatto notorio della presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie.
Nel merito dell’attività dovuta, il Ministero dovrà esaminare la documentazione riferita alla posizione della ricorrente e al percorso di studi svolto all’estero, verificando la coerenza con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/UE. Il Collegio richiama i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022) e del Giudice d’appello (n. 1361 del 7 febbraio 2023), che impongono di tener conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e di valutare l’equipollenza del titolo, disponendo se del caso misure compensative. È richiamato il principio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in causa C-313/01 Morgenbesser, secondo cui spetta all’autorità competente verificare se e in quale misura le conoscenze attestate dal diploma soddisfino le condizioni richieste.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio ordina al Ministero di provvedere entro 120 giorni e, per il caso di perdurante inadempienza, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del competente Dipartimento, nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in €500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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