Gli incentivi volumetrici regionali per l’efficientamento energetico rientrano nell’art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. 380/2001 e legittimano il superamento dell’altezza dell’edificio demolito (TAR Lombardia n. 1045 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La locuzione “incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti” di cui all’art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001 ha portata generale e non tassativizzante, comprendendo qualunque beneficio volumetrico che, riconosciuto a qualunque titolo dalle diverse fonti normative o pianificatorie, sia compatibile con la finalità di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Ne consegue che la misura incentivante regionale di cui all’art. 4, comma 2-bis, della L.R. Lombardia n. 31/2014, sebbene formalmente configurata come meccanismo di scomputo dei volumi, determina un incremento sostanziale della volumetria disponibile e può essere realizzata con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. La norma statale, costruita con la tecnica del rinvio mobile, non pone limitazioni alla natura o alla fonte degli incentivi ammissibili, né risulta in antinomia con le deroghe più favorevoli eventualmente previste dalla normativa regionale.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare nel Comune di Ponte di Legno, aveva ottenuto nel 2021 un permesso di costruire per un intervento di demo-ricostruzione del fabbricato, beneficiando delle previsioni incentivanti di cui all’art. 4, comma 2-bis, della L.R. Lombardia n. 31/2014 per il miglioramento delle prestazioni energetiche. Successivamente, la società presentava istanza di variante al titolo edilizio, prevedendo una sopraelevazione di 38 cm del corpo di fabbrica, funzionale alla fruizione del sottotetto, con volumetria reperita mediante lo scomputo di muri perimetrali e solai e collocata fuori sagoma ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001.
Il Comune, dopo la comunicazione dei motivi ostativi, respingeva l’istanza con provvedimento del 15 febbraio 2024, ritenendo che i volumi non computati grazie all’indice di prestazione energetica non potessero qualificarsi come “incentivi volumetrici” ai sensi della disposizione statale. La società impugnava il diniego, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto il ricorso, incentrando la decisione sulla corretta interpretazione della locuzione “incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti” contenuta nell’art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001. I giudici hanno osservato che la norma statale, nel favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e prevenire il consumo di nuovo suolo, non definisce né classifica gli incentivi volumetrici, lasciando aperta la possibilità di considerare ammissibile qualunque incentivo compatibile con tale finalità. La scelta di una formula generica e non tassativizzante, realizzata con la tecnica del rinvio mobile, rende quindi utilizzabili tutti i benefici volumetrici previsti dai diversi livelli normativi e dagli strumenti pianificatori.
Quanto alla misura regionale, il Collegio ha rilevato che l’art. 4, comma 2-bis, della L.R. Lombardia n. 31/2014, pur prevedendo formalmente uno scomputo dal volume complessivo delle opere di efficientamento energetico, produce l’effetto sostanziale di aumentare la volumetria disponibile per l’edificazione, funzionando di fatto come un bonus edilizio. In un lotto saturo oggetto di demo-ricostruzione, la volumetria scomputata può essere spesa attraverso l’ampliamento della sagoma dell’edificio originario, trasformandosi in una percentuale di ampliamento che legittima la deroga al limite dell’altezza massima dell’edificio demolito.
I giudici hanno pertanto disatteso la tesi del Comune secondo cui sarebbero incentivi volumetrici solo quelli che incrementano direttamente l’indice di fabbricabilità previsto dal PGT, rilevando che tale limitazione non trova riscontro nel dato normativo e determinerebbe un’ingiustificata discriminazione tra misure che, pur costruite con tecniche differenti, condividono la medesima finalità incentivante. Parimenti non condivisa è risultata l’argomentazione relativa a un preteso conflitto con l’art. 4, comma 2-quinquies, della L.R. n. 31/2014, poiché il richiamo alla disciplina statale dà origine a una fattispecie mista nella quale si applicano le misure di maggior favore, senza alcuna antinomia risolvibile mediante un’interpretazione integrata delle fonti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.