Revoca nulla osta, mancata conferma: natura decadenziale e applicazione temporale (TAR Liguria n. 567 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro per mancata conferma della volontà di assunzione da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, del DLgs. n. 286/1998, ha natura di decadenza sanzionatoria, quale espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti per l’ottenimento del provvedimento ampliativo. Ne consegue l’irrilevanza dell’omesso avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. La disciplina introdotta dal DL n. 145/2024 si applica alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, a prescindere dalla data della domanda di nulla osta. La previsione di una nuova interlocuzione procedimentale con il solo datore di lavoro non impone ulteriori forme partecipative. L’art. 8 CEDU non è invocabile in relazione alla disciplina dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri in Italia.
Il Fatto
Il ricorrente, lavoratore extracomunitario, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva respinto l’istanza di ritiro della revoca del nulla osta al lavoro. La revoca era stata disposta per la mancata conferma, da parte del datore di lavoro, della volontà di assumere il lavoratore, richiesta ai sensi del nuovo art. 22, comma 5-quinquies, del DLgs. n. 286/1998, introdotto dal DL n. 145/2024. La domanda di nulla osta risaliva al 2023, mentre la domanda di visto di ingresso era stata presentata in data 23.1.2025, successivamente al termine di applicabilità della nuova disciplina.
A seguito dell’invio di una PEC da parte della Prefettura al datore di lavoro, rimasta senza riscontro, il nulla osta veniva revocato. L’istanza di riesame in autotutela veniva respinta con il provvedimento impugnato, confermando la revoca. Il ricorrente deduceva, tra l’altro, l’errata applicazione temporale del DL n. 145/2024, l’omesso contraddittorio procedimentale e il malfunzionamento della casella PEC del datore di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ha respinto il ricorso, esaminando i motivi di gravame. In relazione al primo motivo, il Collegio ha chiarito che, sotto il profilo letterale, l’art. 1, comma 2, del DL n. 145/2024 rende applicabile la nuova normativa alle sole domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto. Sotto il profilo finalistico, la ratio della norma è quella di verificare che il datore di lavoro mantenga l’interesse all’assunzione nell’imminenza dell’ingresso del lavoratore. Nel caso di specie, poiché la domanda di visto era successiva al 9.1.2025, la nuova disciplina trovava correttamente applicazione.
Quanto al dedotto difetto di contraddittorio, la Corte ha rilevato che l’istituto prevede già una specifica interlocuzione con il datore di lavoro, non essendo richieste ulteriori forme partecipative. La revoca del nulla osta è stata qualificata come decadenza sanzionatoria, trattandosi di espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti per l’ottenimento del provvedimento ampliativo. Da tale natura è derivata l’irrilevanza della censura sul mancato avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Con riferimento al presunto malfunzionamento della casella PEC, il Tribunale ha rilevato che la sola email del commercialista del datore di lavoro, proveniente proprio dalla casella che sarebbe risultata non funzionante, non costituiva prova adeguata, in quanto lo stesso dichiarava di non disporre di documentazione che attestasse il malfunzionamento.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 8 CEDU, è stato ritenuto infondato. La giurisprudenza della Corte EDU invocata riguarda lo straniero che vive già in Italia o che subisce provvedimenti espulsivi che pregiudicano la sua integrità familiare. La disciplina dei flussi di ingresso è invece funzionale alla corretta gestione degli ingressi e al controllo delle condizioni di effettività delle offerte di lavoro, risultando compatibile con la Convenzione quando sia garantito l’equo bilanciamento tra i diritti fondamentali e la gestione degli ingressi.
Il Collegio ha infine respinto l’istanza di riesame del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché non risultavano prodotte le certificazioni consolari, le istanze al Consolato per il rilascio delle stesse, né l’autocertificazione attestante l’impossibilità di produrle, ai sensi della sentenza della Corte Cost. n. 157/2021. La fotocopia del certificato dello Stato di origine, priva di traduzione e di attestazione di veridicità, non era idonea a dimostrare l’assenza di redditi nel Paese di origine.
Nota della Redazione
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