Scatti stipendiali universitari e aspettativa: necessaria l’effettiva prestazione di servizio (TAR Molise n. 325 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il periodo di aspettativa del docente universitario, ancorché utile ai sensi dell’art. 13, quarto comma, d.P.R. n. 382/1980 ai fini della progressione nella carriera, non comporta la maturazione degli scatti stipendiali biennali ex art. 36 del medesimo decreto, che richiedono il compimento del biennio di effettivo servizio. La materia è delegificata e rimessa ai regolamenti d’Ateneo, i quali legittimamente possono prevedere che per i periodi di aspettativa la maturazione del biennio utile slitti fino al compimento del biennio di servizio effettivo. Tale disciplina non vulnera il principio di retribuzione proporzionata ex art. 36, primo comma, Cost., dovendosi evitare una sperequazione tra il personale in servizio e quello in aspettativa.
Il Fatto
Un docente universitario, collocato in aspettativa dal 2014 per assumere un incarico dirigenziale presso una fondazione bancaria, rientrava in servizio nell’ottobre 2019. La Commissione per l’attribuzione degli scatti stipendiali gli riconosceva il beneficio solo a partire dal 2022 e per un solo biennio, senza valutare il pregresso periodo di aspettativa. Il docente impugnava il verbale e i regolamenti d’Ateneo, chiedendo una valutazione “ora per allora” degli anni trascorsi fuori servizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, rilevando che l’art. 13, quarto comma, d.P.R. n. 382/1980 rende l’aspettativa utile “ai fini della progressione nella carriera” ma che la materia degli scatti è stata delegificata e rimessa ai regolamenti d’Ateneo dall’art. 6, comma 14, l. n. 240/2010. I regolamenti impugnati prevedono che, per i periodi di aspettativa, la maturazione del biennio utile slitti fino al compimento del biennio di effettivo servizio.
Il Collegio ha escluso che da tale previsione regolamentare possa desumersi la necessità di una valutazione retroattiva al momento della ripresa del servizio, qualificando tale lettura come una mera illazione del ricorrente. Ha quindi valorizzato il principio di cui all’art. 36, primo comma, Cost., osservando che al lavoratore deve essere garantita una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.
La Corte ha sottolineato che una valutazione “ora per allora” determinerebbe una sperequazione tra il personale in regime di aspettativa e quello in servizio: al secondo sarebbe richiesto uno sforzo addizionale in termini di didattica, partecipazione agli organi collegiali e pubblicazioni, dal quale il primo resterebbe invece affrancato. Nel caso di specie, il ricorrente aveva dichiarato di non aver svolto attività didattica nel periodo di aspettativa.
Alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, il TAR ha ritenuto legittimi sia i regolamenti d’Ateneo sia il verbale della Commissione, conformi alle previsioni regolamentari, rigettando il ricorso. Ha infine compensato le spese di lite in ragione della scarsa chiarezza del quadro normativo, caratterizzato dalla compresenza di fonti di diverso rango.
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Nota della Redazione
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