Cessazione della materia del contendere e spese nel giudizio di ottemperanza (TAR Piemonte n. 74 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando l’amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso. In tale ipotesi le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione resistente, perché l’esecuzione tardiva non elide l’inadempimento che ha reso necessario il ricorso. La riunione dei ricorsi disposta con decreto organizzativo del Presidente della Sezione, a soli fini di sollecita redazione del provvedimento, non altera i meccanismi decisionali né incide sul contenuto delle singole decisioni.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Piemonte con distinti ricorsi per l’ottemperanza a sentenze del Tribunale di Cuneo – Sezione Lavoro, tutte relative alla materia della carta del docente. Ciascun ricorso era diretto a ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi in favore dei lavoratori.
Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno depositato memoria nella quale davano atto che l’amministrazione resistente aveva adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei ricorsi. La questione è quindi pervenuta alla decisione sulla sola base dell’esecuzione sopravvenuta del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che, con decreto del Presidente della Terza Sezione, erano state adottate misure organizzative per lo snellimento dell’arretrato in materia di carta del docente. Il provvedimento dispone la trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore e la loro riunione in caso di esito omogeneo, senza innovare sulla liquidazione delle spese.
Il Tribunale ha chiarito che la riunione è disposta a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento. Essa non altera i meccanismi decisionali del giudizio e non incide sul contenuto delle singole decisioni. Sussistendo le condizioni, i ricorsi sono stati riuniti.
Sul merito, il Collegio ha preso atto della memoria con cui i ricorrenti hanno rappresentato che l’amministrazione ha adempiuto alle statuizioni delle sentenze. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Tribunale ha posto le stesse a carico della parte resistente. La ragione è esplicita: l’amministrazione ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso. L’inadempimento iniziale ha dunque reso necessario il ricorso e giustifica la condanna alle spese in favore dei ricorrenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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