Nessun rapporto di fatto per l’arpista della Banda della Polizia (TAR Lazio n. 1055 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego, la costituzione di un rapporto di lavoro di fatto con l’amministrazione richiede la prova di specifici indici rivelatori: attività continuativa per un apprezzabile lasso temporale, compenso mensile e predeterminato, servizio prestato in orari e giorni predeterminati, inserimento stabile nell’organizzazione dell’ente ed esclusività della prestazione. La partecipazione a singoli eventi e alle prove generali, con compenso corrisposto a ciascuna esibizione e direttive artistiche del maestro direttore, non integra il vincolo di subordinazione gerarchica. Le pretese retributive del lavoratore di fatto verso la pubblica amministrazione si prescrivono in costanza di rapporto, non essendo configurabile alcun metus verso l’amministrazione datrice.

Il Fatto

La ricorrente ha domandato l’accertamento del diritto alla retribuzione per l’attività di arpista prestata in favore della Banda Musicale della Polizia di Stato da maggio 2003 a settembre 2017, con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive, al risarcimento della perdita di chance e del danno da prolungata precarizzazione.

Il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, escludendo la materia del lavoro contrattualizzato ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 165/2001. La ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi al TAR Lazio. Il Ministero si è costituito contestando la natura subordinata del rapporto ed eccependo la prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dall’art. 14 d.P.R. n. 240/1987, che subordina la nomina ad orchestrale della Banda a concorso pubblico, e rileva che la tabella A allegata al medesimo decreto, sino al 6 luglio 2017, non annoverava l’arpa tra gli strumenti dell’organizzazione strumentale.

Sul piano probatorio, il Tribunale richiama gli indici elaborati dalla giurisprudenza amministrativa — C.G.A.R.S. n. 924 del 2010, Cons. Stato n. 3329 del 2010, Cons. Stato n. 2275 del 2016 — e conferma che la qualificazione data dalle parti costituisce presunzione semplice, superabile solo da elementi attestanti l’assoggettamento al potere direttivo.

Nel caso concreto la ricorrente non ha provato né allegato il compenso mensile predeterminato, il servizio in orari e giorni fissi e l’esclusività. La documentazione attesta la partecipazione a circa un evento al mese, in alcuni elenchi la ricorrente figura come “esterna”, e i conteggi raffrontati ai servizi complessivi mostrano una presenza parziale. Dirimente è la sostituibilità: la stessa ricorrente aveva indicato una sostituta e ne era stata sostituita.

La prova testimoniale non ha aggiunto elementi sugli indici della subordinazione; il testimone ha riferito di un badge giornaliero e ha escluso l’acquisto dell’arpa da parte della Polizia. Esclusa la costituzione del rapporto e l’operatività dell’art. 2126 c.c. nel senso invocato, il ricorso è respinto.

Il collegio scrutinizza inoltre l’eccezione di prescrizione. Richiamate la Corte cost. n. 63/1966 e le sentenze n. 143/1969 e n. 174/1972, osserva che nei rapporti di pubblico impiego la prescrizione decorre dalla progressiva insorgenza del credito, non essendo configurabile alcun metus: principio esteso dalla Cass. Sez. Un. n. 36197 del 2023 e da Cass. sez. lav. n. 24390 del 2024. Il primo atto interruttivo è del 23 febbraio 2021, con termine quinquennale già decorso per le prestazioni anteriori al febbraio 2016. Anche le pretese autonome sarebbero estinte per la prescrizione triennale degli artt. 2956 e 2957 c.c. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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