L’accesso civico al materiale video grezzo della RAI è un diritto del privato (TAR Lazio n. 13561 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La RAI, in quanto gestore di pubblico servizio, è soggetta alla disciplina del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990. Il materiale video “grezzo”, non utilizzato nel servizio finale, costituisce documento amministrativo ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) L. n. 241/1990, quando sia detenuto dalla società concessionaria. La legittimazione all’accesso va valutata in astratto, essendo sufficiente che la documentazione richiesta costituisca un mezzo genericamente utile per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante. Non spetta al giudice, in sede di tutela, condurre apprezzamenti sull’attitudine in concreto dei documenti a supportare la fondatezza dell’azione giurisdizionale sottostante.
Il Fatto
La ricorrente, sorella di una delle vittime di un sinistro mortale, presentava istanza di accesso documentale alla RAI, chiedendo copia del servizio televisivo dedicato all’evento e, soprattutto, delle riprese filmate non incluse nel servizio finale (c.d. “grezzo girato”). L’istanza veniva in un primo momento rivolta a Lumera Communication S.r.l., società che aveva effettuato le riprese per conto della RAI, la quale dichiarava che la proprietà e la disponibilità giuridica del materiale erano in capo alla concessionaria. A seguito della conseguente richiesta alla RAI, questa opponeva un diniego integrale, motivando che le riprese non sarebbero documenti ostensibili e che, in ogni caso, il materiale non era dalla stessa detenuto.
Avverso il diniego, la ricorrente proponeva ricorso al TAR, lamentando la violazione dell’art. 22 L. n. 241/1990 e l’illegittimità della motivazione addotta. Nel corso del giudizio, Lumera Communication consegnava il materiale alla RAI, ma quest’ultima, nonostante la reiterazione dell’istanza, manteneva il diniego. La resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione al controinteressato, per difetto di interesse e per insussistenza del documento amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente richiamato il proprio costante orientamento, affermando la riconducibilità della RAI all’ambito dei soggetti passivi dell’accesso ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, in qualità di gestore di pubblico servizio. Il Collegio ha evidenziato i significativi elementi di natura pubblicistica che connotano l’Ente, pur nella sua veste formalmente privatistica di società per azioni, ravvisabili nella nomina di componenti del C.d.A. da parte della Commissione parlamentare di vigilanza, nell’indisponibilità dello scopo del servizio pubblico radiotelevisivo e nella destinazione del canone, avente natura di imposta, alla copertura dei costi del servizio.
Il Collegio ha quindi disatteso l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, richiamando il consolidato principio per cui la “strumentalità” dell’accesso va intesa in senso ampio. La legittimazione all’ostensione ha consistenza autonoma rispetto alla pretesa sostanziale sottostante, e la valutazione sul nesso tra finalità dichiarata e documento richiesto va effettuata in astratto. Non è necessario che la documentazione costituisca una prova diretta della lesione dell’interesse, essendo sufficiente che rappresenti un mezzo genericamente utile per la difesa.
In relazione alla natura del materiale richiesto, il TAR ha accolto la tesi della ricorrente, facendo propria la conclusione del Consiglio di Stato secondo cui sia il servizio giornalistico sia i lavori preparatori possano essere oggetto di istanza di accesso. Il Collegio ha osservato che, a seguito della consegna del materiale da parte di Lumera Communication, la RAI ne aveva acquisito la detenzione, integrando così il presupposto dell’art. 22, comma 1, lett. d), L. n. 241/1990.
Ravvisati i presupposti di ammissibilità dell’accesso, il ricorso è stato accolto. È stato ordinato alla RAI di esibire e consentire l’estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di sessanta giorni dal deposito della sentenza. Il termine è stato fissato in considerazione della richiesta di differimento avanzata dalla resistente per l’analisi completa della documentazione, necessità a cui si è sopperito con un prolungamento del termine di consegna. Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente.
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Nota della Redazione
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