Riconoscimento titolo di sostegno conseguito all’estero e obbligo di valutazione comparativa con misure compensative (TAR Lazio n. 11926 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le autorità di uno Stato membro, investite di una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro ai sensi degli artt. 45 e 49 TFUE, sono tenute a valutare l’insieme dei diplomi, certificati e titoli e l’esperienza professionale dell’interessato, confrontando le competenze attestate con le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale. L’assenza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato membro d’origine non costituisce una barriera preconcetta al riconoscimento: il titolo non abilitante può essere comunque oggetto di valutazione comparativa sostanziale, e le eventuali differenze formative possono essere colmate mediante misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. La natura non ufficiale del titolo (“titolo proprio”) non è ostativa al riconoscimento, che richiede una valutazione in concreto del percorso formativo, non già rilievi di carattere formale.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina italiana, impugnava il diniego opposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito alla domanda di riconoscimento di un attestato di formazione conseguito in Spagna, denominato “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato da un’università spagnola in collaborazione con soggetti privati. L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza ritenendo il titolo un mero “titolo proprio”, non ufficiale e non abilitante in Spagna, e comunque non corrispondente al percorso formativo italiano per l’insegnamento di sostegno, rilevando differenze sostanziali con il D.M. 30 settembre 2011. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, aveva già accolto la domanda di sospensiva. La causa giungeva quindi alla pubblica udienza per la decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo le ragioni del diniego non resistenti al vaglio di legittimità. In primo luogo, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui le autorità dello Stato membro ospitante sono tenute, ai sensi degli artt. 45 e 49 TFUE, a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e titoli e l’esperienza professionale dell’interessato, procedendo a un confronto sostanziale tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale. Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 20 novembre 2025, resa nelle cause riunite C-340/24 e C-442/24, che ha precisato come lo Stato membro ospitante resti libero di tener conto di un titolo non rilasciato o non riconosciuto nello Stato membro d’origine nell’ambito della procedura di valutazione comparativa.

Il Collegio ha quindi rilevato che il Ministero, pur avendo formalmente proceduto al confronto tra i percorsi formativi, aveva fondato il diniego su rilievi di carattere generale e formale — quali la distinzione tra “sostegno educativo” e “sostegno didattico”, le modalità blended del corso o la mancata prova del tirocinio — senza considerare la documentazione prodotta dalla ricorrente, dalla quale emergeva una diffusa sovrapposizione tra le materie del corso spagnolo e gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del D.M. 30 settembre 2011. La valutazione ministeriale è stata pertanto ritenuta carente, perché non sorretta da un esame concreto e analitico delle competenze effettivamente acquisite.

Il Tribunale ha inoltre accolto la censura relativa alla mancata assegnazione di misure compensative. Ha chiarito che l’assenza di un titolo abilitante non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento: ove il confronto evidenzi una corrispondenza solo parziale o differenze sostanziali tra le formazioni, lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere la prova delle conoscenze mancanti o di fissare misure di compensazione. Nel caso di specie, il Ministero aveva escluso tale possibilità paventando una disparità di trattamento con i docenti italiani, senza tuttavia considerare l’eventualità di compensazioni aggravate con ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio.

Infine, il Collegio ha ritenuto irrilevante la contrapposizione tra “titoli propri” e “titoli ufficiali”, richiamando l’Adunanza Plenaria secondo cui la natura abilitante del titolo non ha valore dirimente, essendo sufficiente una mera equivalenza per far sorgere il dovere di riconoscimento, previa valutazione in concreto del percorso formativo. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del diniego e obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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