Ricorso inammissibile per motivi reiterativi e travisamento della prova (Cass. pen. Sez. VII n. 8201 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di motivazione della sentenza di primo grado non integra alcuno dei casi di nullità espressamente sanciti dall’art. 604 cod. proc. pen.; il giudice di secondo grado non può pertanto dichiarare la nullità della prima pronuncia, ma deve decidere nel merito sanandone difetti e mancanze. È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, o che proponga per la prima volta il travisamento della prova. Il giudice di merito che nega le circostanze attenuanti generiche non deve esaminare tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 09.05.2024, aveva confermato la condanna di tre imputati per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., respingendo le doglianze difensive sulla ricostruzione dei fatti, sulla sussistenza dell’elemento soggettivo e sul diniego delle circostanze attenuanti.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con atto unico, lamentando vizi di motivazione della sentenza di primo grado, violazione di legge e vizi di motivazione sull’affermazione della penale responsabilità, travisamento della prova, mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si deducono vizi di motivazione della sentenza di primo grado, e lo dichiara inammissibile per genericità e comunque manifestamente infondato. Il giudice d’appello aveva correttamente risposto in diritto, richiamando il principio secondo cui, in caso di difetto di motivazione della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non può dichiarare la nullità della prima pronuncia ma deve decidere sanandone i difetti, poiché la carenza di motivazione non integra uno dei casi di nullità tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen.

I motivi relativi alla responsabilità e al travisamento della prova, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. Essi si risolvono nella pedissequa reiterazione di argomenti già proposti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, oltre che in una diversa lettura dei dati processuali. Quanto al travisamento dedotto per la prima volta in cassazione, opera la preclusione a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze a quella compiuta in modo congruo e logico nei gradi di merito.

Anche il motivo sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è inammissibile, perché reitera una questione già sottoposta alla Corte d’appello. Questa aveva dato risposta congrua richiamando le modalità della condotta e i precedenti penali degli imputati, elementi che escludono il carattere meramente occasionale del fatto e la particolare tenuità del danno.

Manifestamente infondato è infine il motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione dei giudici di merito è esente da evidenti illogicità. La Corte ribadisce che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, bastando il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando superati tutti gli altri.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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