Ricorrezione d’ufficio: sorteggio non pubblico viola anonimato e imparzialità (TAR Lazio n. 1696 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di anonimato nelle procedure concorsuali costituisce diretto portato dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, che deve operare le proprie valutazioni senza lasciare spazio a rischi di condizionamenti esterni. La sua violazione integra un’illegittimità da pericolo astratto, purché l’interessato offra almeno un principio di prova sulla concreta possibilità che il pericolo si sia tradotto in lesione effettiva. Il sorteggio degli elaborati da ricorreggere in esecuzione di un giudicato, essendo preordinato a tutela dell’imparzialità, deve svolgersi in seduta pubblica e con adeguata verbalizzazione: ove sia compiuto in assenza di terzi, da un unico soggetto e senza verbale, la procedura di ricorrezione è viziata e il giudizio di inidoneità va annullato.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato al concorso interno per l’accesso alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato, aveva impugnato il giudizio di non idoneità alla prova scritta, formulato nel verbale della Commissione Esaminatrice n. 7 dell’8 giugno 2020.
Con una precedente sentenza dello stesso Tribunale, la valutazione dell’elaborato e la conseguente esclusione erano state annullate, con ordine di nuova correzione da parte di una Commissione diversa, da svolgere unitamente a quella di altri elaborati anonimi di candidati estratti a sorte.
Eseguita la ricorrezione, l’amministrazione ha comunicato una nuova esclusione. Il candidato ha quindi proposto ricorso, deducendo la violazione del principio di anonimato, dell’imparzialità e delle regole di trasparenza, oltre all’elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio decide applicando il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di definire la causa sulla questione di più agevole soluzione. Esamina quindi in via prioritaria le censure relative alle modalità di svolgimento della ricorrezione.
La pronuncia esecutata aveva prescritto il sorteggio di altri elaborati da correggere insieme a quello del ricorrente. Tale prescrizione risponde a una duplice finalità: garantire l’anonimato e assicurare che la seconda correzione non sia orientata da una scelta ad hoc degli elaborati da sottoporre a ricorrezione, suscettibile di influire sulla percezione comparativa dei Commissari.
Il Tribunale rileva che il materiale prodotto dall’amministrazione non dimostra il rispetto di queste prescrizioni. Le operazioni di sorteggio, di anonimizzazione e di preparazione delle buste si sono svolte a opera di un unico soggetto, in assenza di terzi; al difensore è stato negato di assistere al sorteggio; non è stato redatto alcun verbale.
Lo svolgimento del sorteggio da parte di un solo soggetto, in un contesto di assoluta mancanza di pubblicità, vanifica la funzione di tutela dell’imparzialità insita nella procedura. Una scelta casuale prevista a garanzia dell’imparzialità non può che avvenire in seduta pubblica: la sua esecuzione non pubblica viola la regola stessa del sorteggio e già di per sé vizia la ricorrezione, giustificando l’annullamento del giudizio gravato.
Sotto altro profilo, le modalità di preparazione delle buste e l’assenza di verbalizzazione non consentono di affermare il rispetto dell’anonimato. La giurisprudenza amministrativa è costante nel qualificare la relativa violazione come illegittimità da pericolo astratto, richiedendo però un principio di prova sulla sua concretizzazione. Nel caso di specie, la circostanza che numerosi elaborati oggetto di ricorrezione, tra cui quello del ricorrente, fossero collocati nella prima posizione della rispettiva busta rende il pericolo sufficientemente concreto.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del giudizio di inidoneità e ordine al Ministero di provvedere a una nuova correzione dell’elaborato da parte di una Commissione diversa, con modalità idonee a garantirne l’anonimato. Le spese sono compensate per la particolarità della questione.
Nota della Redazione
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