Divieto di detenzione di armi e fumus boni iuris (TAR Abruzzo n. 177 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi e munizioni, ex art. 39 T.U.L.P.S., è provvedimento di natura preventiva che non richiede che il destinatario abbia già fatto un uso improprio delle armi, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla sua affidabilità a non abusarne. La denuncia per minaccia di morte costituisce circostanza di per sé idonea a sorreggere il provvedimento. L’Amministrazione non è tenuta a confutare puntualmente tutte le argomentazioni svolte nelle memorie procedimentali, essendo sufficiente che ne dia atto nel provvedimento finale. La domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. va respinta qualora difetti anche il requisito del periculum in mora, non essendo allegato alcun pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di detenzione di armi, impugnava dinanzi al TAR Abruzzo il decreto con cui la Prefettura de L’Aquila aveva disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. Il provvedimento traeva origine da una lite con i vicini di casa, culminata in una denuncia sporta nei confronti del ricorrente per minaccia di morte.
Nel ricorso cautelare, la difesa deduceva l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del divieto, evidenziando la totale assenza di qualsiasi utilizzo improprio delle armi da parte del ricorrente, nonché la mancata valutazione delle memorie procedimentali depositate nel corso dell’istruttoria. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere alla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, in sede di sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il requisito del fumus boni iuris. Il Collegio ha osservato che il provvedimento impugnato risulta sufficientemente e adeguatamente motivato laddove fonda il divieto sulla denuncia per minaccia di morte, circostanza che, per la sua gravità, è di per sé sufficiente a sorreggere l’atto.
Quanto alla dedotta assenza di precedenti utilizzi impropri delle armi, la Corte ha precisato che l’emissione del divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. non presuppone un abuso già consumato, ma richiede esclusivamente che il soggetto non offra garanzie di affidabilità circa il non abuso futuro, sulla base di una valutazione prognostica rimessa all’Amministrazione.
Il Collegio ha inoltre escluso ogni violazione delle garanzie procedimentali, rilevando che le memorie presentate dal ricorrente erano state esaminate e che la Pubblica Amministrazione, nel provvedimento finale, non è tenuta a una confutazione puntuale di tutte le deduzioni difensive.
Sotto il distinto profilo del periculum in mora, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato alcuna ragione di pregiudizio grave e irreparabile nelle more della trattazione di merito, con conseguente carenza anche di tale requisito. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di fase in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge. L’ordinanza è stata infine dichiarata eseguibile dall’Amministrazione, con obbligo di oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Nota della Redazione
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