Processo tributario: niente contumacia, e chi si costituisce in ritardo ha diritto a essere letto (Cass. civ. Sez. V n. 3850 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario non è prevista la dichiarazione di contumacia, rilevando la mancata costituzione del resistente come mera assenza di fatto. (Rv. 678031-01)
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a due soci di una s.r.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese nel 2012, un avviso di accertamento per il 2007, con cui riprendeva a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA indetraibile relativi a una fattura per sponsorizzazioni, considerate inesistenti, emessa da un’associazione sportiva dilettantistica di cui uno dei soci era legale rappresentante. L’atto era notificato ai soci sia quali successori della società ex art. 2495 c.c., sia, per uno di essi, quale ex amministratore e liquidatore ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973.
La CTP di Cagliari accoglieva i ricorsi riuniti. La CTR della Sardegna, dichiarata la contumacia degli appellati, accoglieva l’appello dell’Ufficio: la liquidazione e la cancellazione della società, avviate in concomitanza con la verifica fiscale, avevano carattere elusivo, non essendo state provate ragioni economiche giustificative.
Uno dei soci ricorreva in Cassazione con due motivi. Con il primo denunciava la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio (artt. 23 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992, 101 c.p.c., 24 e 111 Cost.): gli appellati si erano costituiti con controdeduzioni il 2 settembre 2021, prima dell’udienza del 24 settembre, ma la CTR li aveva dichiarati contumaci e aveva motivato solo sugli argomenti dell’appello dell’Ufficio. Con il secondo lamentava difetto di motivazione e contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Anzitutto la dichiarazione di contumacia è erronea perché l’istituto non esiste nel processo tributario, dove la mancata costituzione del resistente rileva come mera assenza di fatto (Cass. n. 14577/2018). In ogni caso, dai documenti allegati al ricorso risultava che gli appellati si erano costituiti, sia pure tardivamente, prima dei venti giorni antecedenti all’udienza.
Secondo l’orientamento consolidato, la costituzione tardiva dell’appellato nel processo tributario non comporta alcuna invalidità, in mancanza di un’espressa previsione, ma solo la decadenza dalle attività processuali precluse: il resistente perde la facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio e di chiamare terzi, ma conserva il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa, di contestare le norme invocate e di produrre documenti nei termini dell’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 947/2019; n. 12672/2025). È ammessa anche la costituzione in udienza, perché la sanzione dell’inammissibilità non è prevista e impedirebbe alla parte, in violazione dell’art. 24 Cost., di partecipare alla discussione.
Irrilevante l’eccezione dell’Agenzia per la mancata riproduzione delle controdeduzioni nel ricorso. Richiamando le Sezioni Unite n. 36596/2021 e Cass. n. 17717/2024, la Corte afferma che anche nel processo tributario chi impugna la sentenza d’appello per non aver potuto esporre le proprie difese o replicare a quelle avversarie non ha l’onere di indicare quali argomenti avrebbe dovuto addurre per una diversa soluzione del merito: la violazione del contraddittorio comporta di per sé la nullità della sentenza. La CTR, omettendo di pronunciarsi sulle deduzioni dell’appellato costituito, ha violato questi principi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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