Rinuncia al ricorso e revocazione della sentenza impugnata: estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 9662 del 13.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto recettizio che non richiede l’accettazione della controparte ai fini della pronuncia di estinzione del giudizio; gli adempimenti di cui all’art. 390 cod. proc. civ. sono volti solo a ottenere l’adesione necessaria per evitare la condanna alle spese del rinunziante. La revocazione della sentenza impugnata determina la cessazione della materia del contendere e, quindi, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, dovendo l’interesse ad agire sussistere anche al momento della decisione. In caso di rinuncia non trova applicazione la misura di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di norma eccezionale di stretta interpretazione.
Il Fatto
La vicenda ha origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2013, notificato a mani di una persona fisica, emesso nei confronti di una società. La contribuente eccepiva l’illegittimità della notifica e l’infondatezza della ripresa a tassazione, contestando le quote di ammortamento del costo del personale, la deducibilità dei compensi degli amministratori e le ulteriori riprese, con conseguente illegittimità delle sanzioni.
La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, per essere stato notificato all’amministrazione finanziaria oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992. Su impugnazione della contribuente, il difensore dichiarava l’intervenuto fallimento della propria assistita, ma la CTR non disponeva l’interruzione del giudizio e accoglieva l’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; la contribuente non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio l’Ufficio ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione, essendo la sentenza impugnata stata oggetto di revocazione dinanzi alla CTR. La Corte affronta in via preliminare l’esame della rinuncia, ritenendola logicamente anteriore ai motivi di ricorso.
La richiesta viene accolta con pronuncia di estinzione del giudizio. La rinuncia è qualificata come atto recettizio che non richiede l’accettazione della controparte ai fini dell’estinzione: gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. proc. civ. servono soltanto a ottenere l’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante, come ricordato sulla scorta di Cass. n. 27359/2021 e Cass. n. 2317/2016.
La Corte richiama inoltre l’insegnamento di Sez. III n. 9201 del 2021, secondo cui la revocazione della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse a impugnare, deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione, ma anche al momento della decisione, poiché è in relazione a quest’ultimo che l’interesse va valutato. Irrilevante è la mera possibilità che la sentenza di revocazione sia a sua volta impugnata per cassazione, giacché la carenza di interesse a coltivare il ricorso è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto.
Nel caso di specie, non essendosi ritualmente costituita la contribuente, da ritenersi mera intimata, non vi è spazio per alcuna pronuncia in tema di spese. La Corte esclude altresì l’applicazione della misura di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotta dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione, secondo l’orientamento di Cass. n. 25722/2019, Cass. n. 19071/2018, Cass. n. 13408/2017 e Cass. n. 19560/2015. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto.
Nota della Redazione
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