Inammissibili i ricorsi per genericità e rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 2964 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunzi violazione di legge o vizi di motivazione è inammissibile quando non si confronti con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a rilievi generici. È parimenti inammissibile il motivo che, pur deducendo l’erronea applicazione della legge penale, si traduca in una richiesta di rivalutazione delle fonti probatorie o in una loro alternativa rilettura: tali censure, ove non individuino specifici travisamenti delle emergenze processuali, sono estranee al sindacato di legittimità. La nullità a regime intermedio della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini è rilevabile o eccepibile nei termini degli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. ed è suscettibile di sanatoria. Infine, la riqualificazione giuridica del fatto non può fondarsi sulla pedissequa reiterazione di doglianze già esaminate e disattese in appello.

Il Fatto

Due imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino dell’08.04.2024, che, rideterminando la pena per il secondo ricorrente, ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado. In primo grado gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1, e 223, comma 1, legge fall.

La questione approda in Cassazione sui ricorsi proposti dai condannati, i quali deducono, rispettivamente: l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo in caso di concorso mediante omissione nel reato commissivo; la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e degli atti successivi; la mancata disamina delle dichiarazioni rese in sede di esame; la mancata riqualificazione dei fatti nella diversa fattispecie di cui all’art. 217, legge fall.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente i ricorsi, dichiarandoli entrambi inammissibili. Quanto al primo ricorrente, il motivo con cui si denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità è ritenuto manifestamente infondato e generico, perché non si confronta con la motivazione della Corte di merito. Questa, alla pag. 11 della sentenza, ha esplicitato gli elementi posti a fondamento della responsabilità e il ruolo avuto dall’imputato, alla luce della sua consapevolezza delle illecite operazioni compiute dall’amministratore di diritto.

Quanto al secondo ricorrente, il primo motivo denunzia la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e degli atti successivi. La Corte lo reputa manifestamente infondato e generico, poiché non si confronta con quanto affermato dalla Corte di appello, che alla pag. 4 ha chiarito come la nullità dedotta fosse a regime intermedio e, dunque, rilevabile o eccepibile nei termini degli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., oltre che suscettibile di sanatoria.

Il secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, dolendosi della mancata disamina delle dichiarazioni rese in sede di esame. La Corte rileva che la censura è finalizzata a una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e priva di specifici travisamenti delle emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito (pag. 6 del provvedimento impugnato).

Il terzo motivo investe la mancata riqualificazione dei fatti nella diversa fattispecie di cui all’art. 217, legge fall. La Corte lo dichiara non consentito in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (pag. 8). Da ciò consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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