Ricorso in cassazione inammissibile se il vizio originario travolge i motivi nuovi (Cass. pen. Sez. VI n. 2239 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità del motivo del ricorso principale al quale si colleghi un motivo aggiunto, idoneo in astratto a colmarne i difetti, travolge quest’ultimo, perché il vizio radicale dell’impugnazione originaria non può essere tardivamente sanato. Il vizio si trasmette ai motivi nuovi per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi. La regola opera anche quando il ricorso non sia integralmente inammissibile, essendo altri motivi immuni da vizi. Una diversa soluzione consentirebbe surrettizi spostamenti in avanti dei termini di impugnazione. Ne deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di cassazione, con sentenza della Seconda sezione penale, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza con cui la Corte di appello lo aveva condannato per il reato in materia elettorale. Avverso quella pronuncia l’imputato ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., chiedendo la correzione della sentenza per un asserito errore di fatto: la Corte non avrebbe esaminato i motivi nuovi depositati prima dell’udienza, con i quali si deduceva il travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la sola Corte di appello.
Secondo la difesa, in particolare, la responsabilità del ricorrente era stata affermata sulla base di un messaggio erroneamente attribuito all’imputato, mentre esso proveniva da un terzo. I motivi nuovi, ove esaminati, avrebbero palesato il vizio di motivazione e introdotto almeno un ragionevole dubbio sulla consapevolezza del ricorrente rispetto all’attività illecita di terzi.
La Motivazione della Corte
La Sesta sezione ha anzitutto verificato il presupposto dell’errore di fatto dedotto. L’intestazione e la motivazione della sentenza impugnata davano effettivamente atto della presentazione dei motivi nuovi nell’interesse del ricorrente. Il presupposto del ricorso era dunque, sul punto, fondato: i contenuti dei motivi nuovi non erano stati specificamente esaminati.
Ciò posto, la Corte ha però spostato il baricentro della decisione sul piano della struttura dell’impugnazione. Ha ribadito un principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità: l’inammissibilità di un motivo del ricorso principale travolge il motivo aggiunto che a esso si colleghi, anche quando quest’ultimo sia in astratto idoneo a colmarne i difetti.
Il vizio radicale dell’impugnazione originaria non può essere tardivamente sanato per effetto della proposizione dei motivi nuovi. La Corte ha richiamato Sez. V n. 8439 del 24/01/2020 e Sez. VI n. 9837 del 21/11/2018, precisando che il principio vale anche quando il ricorso contenga altri motivi immuni da vizi. Il vizio si trasmette per l’imprescindibile vincolo di connessione tra motivi originari e motivi aggiunti.
La Corte ha aggiunto una considerazione di sistema, richiamando Sez. V n. 48044 del 02/07/2019: ammettere la sanatoria consentirebbe surrettizi spostamenti in avanti dei termini di impugnazione, con alterazione del regime legale delle decadenze processuali.
Su queste basi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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