Inammissibile ricorso per motivi generici e manifestamente infondati su recidiva e attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 2957 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, senza indicare gli elementi posti a base della censura. Ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la doglianza, a pena di inammissibilità. È manifestamente infondata la censura sulla mancata esclusione della recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche quando la motivazione del giudice di appello è esente da vizi logici riconducibili all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il giudice di merito non è tenuto a valutare tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in primo grado, del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 10/05/2024, ha confermato la pronunzia di condanna.

Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge per mancata assoluzione in ordine all’elemento soggettivo; carenza e illogicità della motivazione sulla omessa esclusione della recidiva; insufficienza della motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla eccessività del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi e ne rileva l’infondatezza sotto il duplice profilo della genericità e della manifesta infondatezza.

Quanto al primo motivo, la doglianza sull’elemento soggettivo non è consentita in sede di legittimità perché costituita da mere censure di fatto. Essa è inoltre generica per indeterminatezza, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione logicamente corretta del provvedimento impugnato, il ricorrente non indica gli elementi posti a base della censura, non consentendo di individuare i rilievi mossi e di esercitare il sindacato di legittimità. Il motivo si risolve, altresì, nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito.

Il secondo motivo, con cui si censura la motivazione in ordine all’omessa esclusione della recidiva, riproduce le medesime ragioni di inammissibilità del corrispondente motivo di appello ed è manifestamente infondato: la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Analoga conclusione vale per il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla pretesa eccessività della pena. La Corte osserva che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare la mancata applicazione delle attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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