Inammissibili i ricorsi su responsabilità, tenuità del fatto e attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 6389 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso che, reiterando censure già avanzate e adeguatamente disattese dal giudice del merito, si risolva in una richiesta di rivalutazione o di alternativa rilettura delle fonti di prova, in assenza di specifici travisamenti. La questione relativa alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere proposta per la prima volta in cassazione, ove risulti che essa non era stata devoluta al giudice d’appello ed era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, ostandovi il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e la graduazione della pena costituiscono giudizi di fatto discrezionali, incensurabili in sede di legittimità se non contraddittori e motivati in aderenza ai criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 22.05.2023, ha confermato la responsabilità di tre imputati per i reati di tentata truffa in concorso e sostituzione di persona in concorso, contestati per avere posto in essere condotte idonee a trarre in inganno un numero considerevole di utenti della rete. Avverso la decisione i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando motivi di vizio di motivazione e di violazione di legge.
Le doglianze investono l’affermazione di responsabilità, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il diniego delle attenuanti generiche, la determinazione della pena e, per uno dei ricorrenti, l’applicazione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la vicenda processuale muovendo dai motivi di appello e osserva che il primo ordine di censure, riferito all’affermazione di responsabilità, ripropone profili già scrutati e disattesi dalla Corte territoriale. Secondo il Collegio la sentenza impugnata ha esposto in modo logico il contributo concorsuale di ciascun imputato, individuando i diversi ruoli attraverso i quali i reati sono stati realizzati: la creazione di caselle di posta elettronica con generalità riferibili a un magistrato, la disponibilità dell’utenza telefonica utilizzata per i contatti con le vittime, l’intestazione della carta prepagata destinata ad accogliere gli accrediti. Le censure, prive di specifici travisamenti, mirano perciò a un’inammissibile rivalutazione delle fonti di prova.
Il secondo profilo riguarda la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che la questione non era stata devoluta al giudice d’appello e che l’art. 131-bis cod. pen. era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata. Ne deriva che la questione, non prospettata nei termini, non è deducibile per la prima volta in cassazione, in forza del disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il Collegio ribadisce che il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è incensurabile purché non contraddittoria e idonea a dare conto degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen. Non è necessario che siano esaminati tutti gli elementi dedotti. Il diniego è stato congruamente motivato in ragione dell’idoneità delle condotte a trarre in inganno un numero considerevole di utenti di Internet.
Analogamente, la censura sulla misura della pena non è ammessa, poiché la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Il motivo sull’applicazione della recidiva, infine, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale esaminato in concreto il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne, alla luce dei criteri dell’art. 133 cod. pen.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.