Sequestro preventivo e condono edilizio: inammissibile il ricorso sulle opere abusive (Cass. pen. Sez. III n. 38986 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per violazione di legge, non essendo deducibile il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Rientrano tuttavia nella violazione di legge i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, con conseguente lesione dell’art. 125 cod. proc. pen. La prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati integra una nuova condotta illecita, a prescindere dall’entità dei lavori e dalla maturazione del termine di prescrizione per l’edificazione originaria, poiché i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dell’opera principale cui strutturalmente ineriscono.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 25 giugno 2025, ha rigettato l’appello cautelare proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un fabbricato di sua proprietà, disposto a fini impeditivi in relazione a reati edilizi.
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza in cassazione con due motivi, deducendo l’errata applicazione degli artt. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e 32 legge n. 326 del 2003, nonché vizi della motivazione, per la mancata considerazione della domanda di condono edilizio del 1994, rinnovata nel 2024 e pendente, e per la genericità del riferimento ai vincoli paesaggistici ostativi alla sanatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa processuale: in tema di misure cautelari reali il ricorso di legittimità è esperibile solo per violazione di legge. Il vizio di motivazione è espressamente escluso dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità, richiamata con le Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e le successive Sez. II n. 5807 del 2017 e Sez. II n. 18951 del 2017, ammette la deducibilità dei soli vizi motivazionali così radicali da svuotare l’apparato argomentativo, in violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.
La Corte ribadisce inoltre il limite del giudizio di legittimità: è preclusa ogni nuova valutazione delle risultanze processuali, così come la ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti, secondo il consolidato indirizzo espresso dalle Sezioni Unite n. 12 del 2000 e da Sez. II n. 27816 del 2019.
Nel merito, i motivi della ricorrente non si confrontano criticamente con l’ordinanza impugnata, ma ne censurano l’adeguatezza e la logicità, ambito estraneo al giudizio di legittimità. Il Tribunale ha motivatamente escluso che il fabbricato oggetto di sequestro rientri nella domanda di condono del 1994, valorizzando le tracce di lavori edili recenti e l’ampliamento di circa 200 mq. di un preesistente manufatto oggetto di istanze di sanatoria rimaste inesitate, con conseguente non condonabilità e necessità di mantenerli in sequestro per evitarne il completamento.
La Corte richiama il principio consolidato per cui la prosecuzione di lavori su manufatti abusivi costituisce nuova condotta illecita, anche oltre la prescrizione dell’edificazione originaria, secondo Sez. III n. 30673 del 2021 e Sez. III n. 48026 del 2019. Correttamente il Tribunale ha mantenuto il vincolo anche dopo la demolizione spontanea di parte delle opere, ravvisando la prosecuzione degli originari lavori non condonati.
Quanto ai vincoli paesaggistici, il Tribunale ha specificamente indicato l’area compresa nel Parco Regionale dei Campi Flegrei e nel Piano Territoriale Agnano Carnaldoli, formulando un legittimo giudizio prognostico di non condonabilità, proprio in ragione della fase cautelare. Il ricorso è dichiarato pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.