Inammissibili i ricorsi dei vicini per difetto di legittimazione e interesse (TAR Campania n. 886 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che impugni provvedimenti comunali in materia edilizia deve dimostrare la titolarità di una posizione giuridica qualificata, attuale e differenziata rispetto a quella della collettività. La mera vicinitas non è sufficiente a fondare la legittimazione e l’interesse al ricorso. In assenza di un interesse concreto, personale e attuale, il ricorso è inammissibile ex art. 100 c.p.c., non potendo l’azione giurisdizionale amministrativa essere utilizzata quale strumento di verifica astratta della legittimità dell’azione amministrativa. Integra inoltre cessazione della materia del contendere l’integrale ostensione della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 116 c.p.a., sopravvenuta nel corso del giudizio.
Il Fatto
Due ricorrenti, legati da vincolo di parentela, impugnavano dinanzi al TAR Campania una serie di atti comunali relativi a un impianto di distribuzione di carburanti e alle opere accessorie ritenute abusive. Essi assumevano che tali manufatti fossero stati realizzati in assenza di idoneo titolo edilizio su aree di loro proprietà, chiedendo l’esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori previsti dagli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001. Domandavano inoltre, ex art. 116 c.p.a., il rilascio della documentazione amministrativa richiesta al Comune.
Il Comune resistente e i controinteressati eccepivano l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di legittimazione e di interesse, chiedendone comunque il rigetto nel merito. All’udienza del 6 maggio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, trattandosi della medesima vicenda amministrativa.
Sulle domande di accesso, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere: l’Amministrazione, dopo la proposizione dei ricorsi, aveva integralmente osteso la documentazione richiesta. Il bene della vita cui le azioni erano preordinate risultava conseguito, con conseguente venir meno dell’interesse a una pronuncia di merito.
Nel merito, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per radicale difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. e per carenza di legittimazione attiva. I ricorrenti non risultavano titolari di una posizione giuridica soggettiva qualificata, attuale e differenziata. Le allegazioni sulla titolarità dominicale dell’area erano contestate e smentite da una sequenza ininterrotta di atti pubblici trascritti e opponibili ai terzi ai sensi degli artt. 2643 e ss. c.c., che attestavano la piena titolarità dell’area in capo a soggetti terzi.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa per cui la mera vicinitas non è sufficiente a fondare la legittimazione e l’interesse al ricorso, occorrendo la dimostrazione di uno specifico pregiudizio concreto e attuale. Ha inoltre rilevato che l’eventuale acquisizione dell’area al patrimonio comunale ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 avrebbe comunque estinto ogni residua pretesa dei ricorrenti.
Il Tribunale ha quindi ritenuto assorbite le ulteriori eccezioni preliminari e ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della natura in rito della decisione e della stratificazione pluriennale dei rapporti e dei contenziosi tra le parti.
Nota della Redazione
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