Soccorso istruttorio e contratto di punta: limiti invalicabili nella dichiarazione dei requisiti (TAR Lombardia n. 3951 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 può essere attivato per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione sul possesso dei requisiti, ma non per rettificare o sostituire integralmente il contenuto della dichiarazione stessa, non essendo consentito sanare il mancato possesso dei requisiti di partecipazione. La richiesta del c.d. “contratto di punta” costituisce una “prova di resistenza” della capacità tecnico-organizzativa del concorrente e non può essere frazionata in plurimi affidamenti, sebbene resi in favore del medesimo committente. Le prestazioni di trasporto rese da un vettore in forza di un contratto continuativo stipulato in epoca anteriore all’indizione della gara non configurano subappalto.
Il Fatto
Una società, risultata aggiudicataria del Lotto 1 di una procedura di gara, aveva dichiarato in sede di partecipazione un fatturato per prestazioni analoghe inferiore a quello richiesto dalla lex specialis. La stazione appaltante, attivato il soccorso istruttorio, aveva consentito alla concorrente di integrare la dichiarazione, indicando ulteriori commesse e modificando l’importo di alcune già dichiarate, fino a raggiungere la soglia richiesta, confermando poi l’aggiudicazione.
A seguito dell’istanza di autotutela presentata dalla seconda classificata, la stazione appaltante ha annullato l’aggiudicazione, escludendo la ricorrente per insussistenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale. Ha quindi aggiudicato il Lotto 1 alla seconda classificata, la quale, in sede di verifica di congruità, aveva indicato costi per la sicurezza aziendale pari a € 200,00, avvalendosi per il trasporto di un vettore esterno. La prima aggiudicataria ha impugnato i provvedimenti, deducendo l’illegittimità dell’autotutela e l’incongruità dell’offerta della nuova aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto legittimo l’operato della stazione appaltante, affermando che la concorrente avrebbe dovuto essere esclusa sin dalla presentazione della domanda, avendo dichiarato un fatturato inferiore al minimo richiesto. L’attivazione del soccorso istruttorio aveva illegittimamente consentito alla concorrente non solo di integrare, ma di sostituire e rettificare il contenuto della dichiarazione sui requisiti speciali, operazione non consentita in quanto volta a sanare il mancato possesso dei requisiti e a modificare la documentazione che compone l’offerta.
Il Collegio ha precisato, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per rettificare il contenuto della dichiarazione nella sua integralità, poiché ciò vulnererebbe i principi di par condicio e di autoresponsabilità dei concorrenti. La sanatoria è ammessa solo per carenze documentali o dichiarative meramente formali, non per la modifica di elementi sostanziali dell’offerta o per la dimostrazione di requisiti non posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione.
Quanto al requisito del “contratto di punta”, la Corte ha escluso che lo stesso possa essere dimostrato attraverso una pluralità di contratti di importo inferiore, ancorché resi a favore del medesimo committente. La previsione di un unico contratto di importo minimo è finalizzata a garantire la capacità organizzativa e gestionale del concorrente nella gestione di una prestazione unitaria, e la sua frazionabilità vanificherebbe la distinzione con il requisito di capacità economico-finanziaria.
In relazione all’offerta della nuova aggiudicataria, il Tribunale ha escluso la configurabilità di un subappalto, rilevando che il contratto di trasporto stipulato con il vettore era anteriore all’indizione della gara e prevedeva prestazioni di natura accessoria e secondaria rese in favore dell’aggiudicataria. Tale rapporto è stato qualificato come contratto continuativo di cooperazione, servizio o fornitura ex art. 119, comma 3, lett. d, del D. Lgs. n. 36/2023, con la conseguenza che i costi di sicurezza relativi al trasporto non gravano sull’aggiudicataria. Il giudizio di congruità dell’offerta, espressione di discrezionalità tecnica, è stato ritenuto sindacabile solo per illogicità o arbitrarietà, non ravvisate nel caso di specie.
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Nota della Redazione
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