Insufficienza del voto numerico nella prova orale senza una specifica impugnazione della graduatoria (TAR Lombardia n. 925 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti di un concorso pubblico è priva del requisito del fumus boni juris quando la ricorrente, pur impugnando il punteggio attribuito alla prova orale e la declaratoria di non idoneità, non abbia specificamente impugnato la graduatoria finale, ancorché conosciuta e depositata, né formulato avverso la stessa censure di invalidità derivata. L’adozione di criteri di valutazione della prova orale, risultanti da verbale e sufficientemente specifici in relazione al contenuto tecnico delle domande di esame, rende legittimo il ricorso al voto numerico quale espressione sintetica del giudizio della commissione. L’estrazione unitaria dei quesiti, che consente di realizzare un’effettiva par condicio tra i candidati, non integra alcuna violazione delle regole procedimentali.
Il Fatto
Una candidata partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 170 posti di Infermiere presso un’azienda socio sanitaria territoriale lombarda. Superata la prova scritta, la ricorrente veniva ammessa alla prova orale, svoltasi in data 10 aprile 2026, al termine della quale la commissione esaminatrice le attribuiva un punteggio di 13/20, con conseguente declaratoria di non idoneità e sua esclusione dalla procedura.
La candidata impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, l’esito della prova orale, l’elenco dei candidati pubblicato, il bando di concorso e la deliberazione di indizione, i verbali della commissione esaminatrice e gli atti di valutazione, lamentando l’insufficienza della motivazione del voto numerico ed eccependo la mancata adozione di criteri valutativi specifici e la violazione delle regole sull’estrazione a sorte dei quesiti. Si costituiva in giudizio l’azienda sanitaria, resistendo alla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non assistito da elementi di ammissibilità e fondatezza. In primo luogo, è stato rilevato che la graduatoria finale, ancorché nota e depositata contestualmente al ricorso, non risultava oggetto di specifica impugnazione, essendo stata richiamata solo in forma condizionata ed eventuale, e che avverso la stessa non erano state formulate censure di invalidità derivata. Tale carenza è stata considerata dirimente ai fini dell’ammissibilità dell’azione, atteso che l’eventuale accoglimento delle censure sui singoli atti endoprocedimentali non avrebbe potuto produrre effetti sulla posizione finale della ricorrente senza un’espressa impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento.
Nel merito, il Collegio ha escluso che risultasse fondata l’affermazione della ricorrente circa la mancata adozione di criteri di valutazione della prova orale. Dai verbali della commissione esaminatrice emergeva infatti l’adozione di criteri sufficientemente specifici in relazione al contenuto tecnico delle domande di esame. Tali criteri, integrando il quadro motivazionale dell’attribuzione del punteggio, sono stati ritenuti idonei a sorreggere il giudizio espresso mediante voto numerico, che in tale contesto assolve adeguatamente alla funzione di sintetica espressione della valutazione complessiva della prova sostenuta dal candidato.
Quanto alle modalità di svolgimento della prova, il Tribunale ha escluso qualsivoglia violazione delle regole relative all’estrazione a sorte dei quesiti. L’estrazione unitaria dei quesiti per tutti i candidati, lungi dal configurare un vizio procedimentale, è stata valutata come idonea a garantire un’effettiva par condicio tra i partecipanti, assicurando omogenee condizioni di svolgimento della prova e uniformità di giudizio.
La carenza del requisito del fumus ha determinato il rigetto dell’istanza cautelare, con compensazione delle spese della fase, in ragione della peculiarità della fattispecie. Il Tribunale ha altresì disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.