Ricorso ABF con danno quantificato oltre soglia: inammissibile senza contenimento espresso (ABF Collegio di Bologna n. 4238 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto all’ABF è inammissibile quando il cliente quantifica il danno in misura superiore alla soglia di competenza per valore e non ne contiene espressamente l’importo già nel ricorso. La dichiarazione, resa solo in sede di repliche, di voler perseguire il risarcimento in sede giudiziale per l’intero ammontare non sana il difetto: la domanda di mero accertamento della responsabilità dell’intermediario, così costruita, si pone in contrasto con il principio del contenimento espresso della pretesa e snatura la finalità conciliativa e decisoria dell’Arbitro. Nel merito, l’ultimo giorno di un fido a scadenza costituisce il termine ultimo per l’azzeramento dell’esposizione: il mancato rientro entro tale data legittima le conseguenti segnalazioni alla Centrale dei Rischi e ai Sistemi di Informazione Creditizia Privati.
Il Fatto
La ricorrente chiede che sia accertata la responsabilità della banca per i danni derivanti da una asserita illegittima segnalazione nella Centrale Rischi e nei Sistemi di Informazione Creditizia Privati, effettuata nel febbraio 2023.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, perché la domanda risarcitoria formulata in sede di reclamo ammontava a euro 301.168,00, oltre la soglia di competenza per valore. Nel merito sostiene che il fido era scaduto il 28 febbraio 2023 senza essere stato ripianato e che le segnalazioni di sconfinamento erano dunque legittime. La ricorrente replica qualificando la propria domanda come di mero accertamento e indica il valore della controversia in euro 148.328,00, pari all’importo segnalato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. Richiama l’orientamento condiviso dei Collegi ABF secondo cui il ricorso in cui il cliente chiede un importo dallo stesso quantificato in misura superiore a euro 200.000,00 è manifestamente inammissibile in mancanza di un espresso contenimento della somma, da formulare già nel ricorso e senza possibilità di regolarizzazione successiva.
Nel caso concreto la richiesta originaria, formulata in sede di reclamo e supportata da una perizia di parte, quantificava il danno in euro 301.168,00. La successiva precisazione della ricorrente, secondo cui la domanda principale sarebbe stata di mero accertamento e il quantum sarebbe stato oggetto di autonoma azione giudiziaria, non vale a correggere l’impostazione iniziale. Anzi, osserva il Collegio, la dichiarazione di voler perseguire il risarcimento in sede giudiziale per l’intero ammontare si pone in diretto contrasto con il principio richiamato.
La conseguenza è netta: la procedura viene utilizzata per ottenere una pronuncia strumentale a un futuro contenzioso, con snaturamento della finalità conciliativa e decisoria dell’Arbitro. Nemmeno la diversa quantificazione indicata in replica, pari all’importo dello sconfinamento, assume rilievo, perché riferita a un dato contabile e non alla pretesa risarcitoria.
Il Collegio svolge comunque una valutazione di merito, rilevando la legittimità della condotta della banca. L’ultimo giorno di un fido a scadenza rappresenta il termine ultimo entro il quale l’esposizione va azzerata. Poiché il rientro non è avvenuto entro il 28 febbraio 2023, l’intermediario ha correttamente rilevato l’inadempimento e ha proceduto alle conseguenti segnalazioni, in linea con i dati contabili.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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