Chargeback legittimo per pagamento MO/TO privo di autenticazione del titolare della carta (ABF Collegio di Roma n. 4239 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità del chargeback, ossia dello storno di un’operazione di pagamento con carta di credito, va valutata sulla base del regolamento contrattuale che disciplina il rapporto tra le parti e contiene le regole di allocazione del rischio in caso di disconoscimento dell’operazione. In presenza di un disconoscimento da parte del titolare della carta, l’esercente ha l’onere di dimostrare di avere messo l’intermediario nelle condizioni di rifiutare lo storno, fornendogli le informazioni che, se note, avrebbero potuto condurre a un esito diverso. Ove l’esercente abbia eseguito il pagamento in modalità MO/TO, senza presentazione della carta fisica e senza alcuna forma di autenticazione del titolare, e non provi il mandato di pagamento, lo storno è legittimo. La clausola di chargeback è nulla ai sensi dell’art. 1229 c.c. solo quando conduca all’esclusione di responsabilità dell’emittente anche per dolo o colpa grave; resta invece valida quando la necessità dello storno scaturisca dall’inadempimento dell’esercente ai doveri di diligenza e prudenza.

Il Fatto

La società ricorrente, che svolge attività di affittacamere, è titolare di un conto corrente e utilizza i servizi di acquiring e di pagonline offerti dall’intermediario. In qualità di esercente lamenta che la banca abbia effettuato storni e riaddebiti per circa duecento operazioni a partire da aprile 2020, per complessivi euro 50.487,10, senza spiegare le ragioni dei riaddebiti né dare conto delle informazioni raccolte dai titolari delle carte.

La società contesta la documentazione contrattuale ricevuta, assume di non essere in grado di ricostruire la regolazione del rapporto e chiede la restituzione delle somme stornate, oltre al rimborso delle commissioni corrisposte al portale di prenotazione e all’intermediario, quantificate come percentuale del petitum. L’intermediario eccepisce l’erroneità dell’importo indicato e, nel merito, sostiene che gli storni riguardano prenotazioni MO/TO, per le quali i regolamenti dei circuiti internazionali pongono il rischio a carico dell’esercente. Chiede il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la fattispecie muovendo dalla nozione di chargeback: la procedura consente, ricorrendone le condizioni, il rimborso della somma in favore e su richiesta del titolare della carta qualora l’esercente convenzionato risulti inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto con il gestore del servizio. Gli importi in contestazione erano stati addebitati all’esercente in conseguenza della disdetta di una prenotazione alberghiera e poi stornati su contestazione del terzo.

In via preliminare il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi secondo cui la legittimità di un’operazione siffatta va valutata sulla base del regolamento contrattuale disciplinante il rapporto e contenente le regole di allocazione del rischio. Quando si apre una disputa, l’esercente ha l’onere probatorio di dimostrare di avere messo l’intermediario nelle condizioni di rifiutare lo storno. Il Collegio precisa inoltre che i regolamenti dei circuiti internazionali sono accordi negoziali estranei al rapporto tra intermediario e ricorrente e che l’intermediario non può automaticamente ribaltarne l’effetto negativo sull’esercente in mancanza di una specifica obbligazione che lo vincoli a subire gli effetti finali della catena di chargeback, richiamando sul punto Collegio di Napoli, dec. n. 5830/2024.

Nel caso concreto il Collegio ritiene di dover vagliare la legittimità dello storno alla luce della disciplina civilistica sui pagamenti e in particolare del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva PSD 2. Il ricorrente non ha fornito alcuna prova di avere avuto un mandato di pagamento dal titolare della carta, né tale mandato risulta dalla prenotazione o dalla corrispondenza in atti. Il pagamento è avvenuto in manuale, digitando sul pos il numero della carta comunicato dal cliente, in assenza del cliente e della carta fisica, senza autorizzazione espressa e senza autenticazione del titolare. In tale situazione, a fronte del disconoscimento, l’emittente ha correttamente riaccreditato la somma e l’ha addebitata tramite chargeback all’esercente.

Il Collegio rileva altresì che la documentazione contrattuale sottoscritta dalla società fa espresso rinvio ai regolamenti dei circuiti internazionali, sia per l’acquiring sia per il servizio di pagonline, e che quest’ultimo prevede l’accettazione preventiva dello storno di transazioni accreditate sul conto di regolamento. Quanto alla dedotta vessatorietà delle clausole di chargeback, l’argomentazione è ricondotta all’art. 1229 c.c.: seguendo l’orientamento del Collegio di Coordinamento, la clausola è nulla solo quando escluda la responsabilità dell’emittente anche per dolo o colpa grave, mentre mantiene validità quando lo storno dipenda dall’inadempimento dell’esercente ai doveri di diligenza e prudenza, come nel caso del pagamento MO/TO.

La condotta dell’intermediario non è pertanto illegittima. Il Collegio respinge il ricorso e non esamina in via autonoma le voci relative alle commissioni, una volta esclusa l’illegittimità degli storni che ne costituivano il presupposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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