Ricorso all’ABF generico e consulenziale sull’estinzione anticipata è inammissibile (ABF Collegio di Roma n. 3336 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto all’Arbitro Bancario Finanziario è inammissibile quando si risolve in una richiesta di verifica della correttezza dei calcoli estintivi e di adozione di ogni ulteriore provvedimento “ritenuto equo”, senza l’indicazione di una pretesa specifica e definita. La domanda così formulata assume carattere generico e consulenziale, estraneo al potere decisorio dell’Arbitro in un giudizio secondo diritto. L’assenza della documentazione essenziale (contratto e conteggi estintivi) impedisce comunque l’esame nel merito della contestazione contabile. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile.

Il Fatto

La parte ricorrente chiede, in relazione a due contratti di finanziamento (nn. ***650 del 2019 e ***077 del 2022), la verifica della correttezza dei calcoli estintivi, la legittimità delle relative pretese e le conseguenti restituzioni. Domanda inoltre il riconoscimento dei danni da comportamenti non trasparenti e l’adozione di ogni ulteriore provvedimento necessario a ristabilire la correttezza del rapporto, “ritenuto equo dal Collegio”.

L’intermediario eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per natura generica ed esplorativa della domanda, oltre che per la rinuncia sottesa a una transazione sottoscritta. Nel merito sostiene che il finanziamento è stato oggetto di indennizzo assicurativo a seguito di sinistro e ribadisce la correttezza dei conteggi, allegando di aver rimborsato complessivamente € 650,00.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione pregiudiziale dell’intermediario, che contesta l’indole “consulenziale” del ricorso. Il tema centrale dell’istanza, priva di un importo specificamente quantificato, si appunta sulla correttezza contabile dei conteggi estintivi e dei relativi calcoli e addebiti, e ne chiede la verifica.

Sul piano documentale, la ricorrente ha prodotto il primo dei due contratti (n. ***650) ma non il relativo conteggio estintivo. Sono invece disponibili in atti i conteggi del secondo finanziamento (n. ***077), con cui è stato effettuato il rinnovo del primo, ma manca il modulo contrattuale e il relativo SECCI. Il Collegio rileva che non è dunque disponibile l’apparato documentale essenziale per l’esame del ricorso in parte qua.

Quanto all’ulteriore voce d’istanza, diretta a “ristabilire la correttezza” mediante qualunque provvedimento “ritenuto equo”, il Collegio ne rileva la vaghezza e genericità di formulazione. Tale richiesta non corrisponde ad alcuna specifica e definita pretesa azionabile, né a un correlativo potere decisorio, nel contesto di un giudizio secondo diritto.

Alla luce di tali rilievi, il ricorso appare generico e in particolare di tipo consulenziale. Esso si limita sostanzialmente a richiedere all’Arbitro la verifica della correttezza dei calcoli estintivi e l’adozione di ogni ulteriore provvedimento necessario a ristabilire la correttezza del rapporto tra le parti. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile, assorbendo ogni ulteriore profilo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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