Rimborso anticipato del finanziamento e riduzione dei costi up-front (ABF Collegio di Roma n. 3334 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento stipulato prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia ed escluse le imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché sia agevolmente comprensibile e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring si riducono secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato in data 5.6.2018 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, per un montante lordo di € 15.480,00, da restituire in 120 rate mensili di € 129,00 ciascuna. Nel settembre 2022, in corrispondenza della rata n. 48, estingueva anticipatamente il finanziamento.
Esperito invano il reclamo, con cui chiedeva il rimborso di € 640,90 oltre a € 200,00 per spese di assistenza professionale, il ricorrente adiva l’Arbitro. L’intermediario resistente eccepiva la conformità del modulo contrattuale alla normativa vigente e sosteneva la non rimborsabilità dei costi up-front, quali le provvigioni all’intermediario del credito e le commissioni di istruttoria, in quanto compenso per attività non dipendenti dalla durata del credito.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dall’art. 125-sexies t.u.b., emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE. Richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, secondo cui il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore.
Il Collegio ricorda che, secondo la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento, tale principio è direttamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione della sentenza. Rileva poi che l’art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, entrato in vigore il 26 maggio 2021, e che le disposizioni di diritto intertemporale del secondo comma sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.
A seguito dell’intervento dell’art. 27 del d.l. n. 104/2023, per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125-sexies t.u.b. vigenti alla data della sottoscrizione, con espressa esclusione delle imposte dalla riduzione. Poiché il contratto è stato stipulato anteriormente a tale data, il Collegio applica il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dalla decisione n. 26525 del 2019.
Quanto al criterio, il Collegio richiama l’orientamento espresso nelle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 26 marzo 2020, con cui ha mutato il proprio precedente indirizzo per salvaguardare l’uniformità delle decisioni dell’Arbitro. I costi up-front, comprese le provvigioni dell’intermediario del credito anche in presenza di fattura, sono assoggettati alla riduzione equitativa; le clausole che disapplicano il pro rata temporis per i costi recurring restano valide.
Nel caso concreto, le commissioni di istruttoria e le provvigioni sono qualificate come up-front sulla scorta della decisione n. 12872 del 21.07.2020. Applicando il criterio della quota interessi, il Collegio determina un rimborso di € 415,40, arrotondato a € 415,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge la richiesta di spese di assistenza professionale e dispone il contributo alle spese della procedura.
Nota della Redazione
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