Ricorso ABF generico e consulenziale è inammissibile anche per incompetenza temporale (ABF Collegio di Milano n. 3720 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’ABF che si risolva in una richiesta di generico accertamento della correttezza dei conteggi e dei criteri di calcolo degli interessi, priva di supporto probatorio, è inammissibile, perché sollecita un’attività di tipo consulenziale estranea agli scopi e alle funzioni dell’Arbitro. L’indeterminatezza del petitum e della causa petendi impedisce al Collegio di valutare il merito senza disporre una consulenza tecnica che gli è preclusa. A ciò si aggiunge, rilevabile d’ufficio, l’incompetenza ratione temporis quando la contestazione investe vizi genetici del rapporto negoziale sorti oltre il limite dei sei anni antecedenti la presentazione del ricorso, dovendosi avere riguardo al petitum per distinguere vizi genetici ed effetti successivi del negozio.
Il Fatto
Il ricorrente, con ricorso del 27 novembre 2025, deduce che la banca non rispetta gli interessi pattuiti con il mutuo e chiede la restituzione di quanto asseritamente versato in eccedenza. Domanda inoltre una verifica delle condizioni del mutuo trentennale avviato il 17/12/2008 e del relativo piano di ammortamento.
L’intermediario eccepisce l’inammissibilità per la genericità delle contestazioni e per la richiesta di un’attività consulenziale, rivendicando la correttezza del proprio operato. Espone che il mutuo, erogato per € 150.000,00 in 360 rate al tasso fisso del 5,65%, è stato rinegoziato dal 2013 con passaggio al tasso variabile e che sono state concesse sospensioni per 48 rate. Chiede quindi dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. Nelle repliche il ricorrente produce solo la documentazione sulle sospensioni.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità sotto il duplice profilo dell’attività consulenziale e della genericità delle richieste, ritenendola fondata. La formulazione letterale delle domande — verifica delle condizioni del mutuo, verifica del piano di ammortamento, richiesta di una “econometria” per controllare gli interessi — non lascia margine a diversa interpretazione.
La mancanza di documentazione a supporto delle contestazioni, definite generiche se non addirittura non espresse, rende la domanda inammissibile prima ancora che infondata. Il Collegio non può valutarne il merito senza avviare un’attività di tipo consulenziale, per esempio disponendo una consulenza tecnica che gli è preclusa. Sul punto richiama l’orientamento consolidato dei Collegi, secondo cui l’indeterminatezza della domanda determina inammissibilità quando solleciti lo svolgimento di un’attività consulenziale estranea agli scopi dell’ABF, e il precedente del Collegio di Milano, decisione n. 7407/2014.
Il Collegio rileva poi d’ufficio, sebbene l’intermediario non l’abbia eccepito, un ulteriore profilo di inammissibilità per incompetenza ratione temporis. La contestazione muove da un mutuo sottoscritto nel 2008 e rinegoziato nel 2013, dunque ben oltre il termine di sei anni rispetto al ricorso presentato il 27/11/2025, limite previsto dalle Disposizioni ABF alla Sez. I, par. 4.
Il Collegio ricostruisce la disciplina: dal 1° ottobre 2022 è possibile sottoporre all’ABF controversie riguardanti operazioni, servizi o comportamenti non anteriori al sesto anno dalla presentazione del ricorso. Richiamando il Collegio di Coordinamento n. 72/2014, precisa che, per i rapporti sorti anteriormente, occorre guardare al petitum per verificare se esso si fondi su vizi genetici del negozio o su divergenze relative a effetti prodottisi dal sesto anno antecedente in poi. Le richieste sulle condizioni economiche, relative a un vizio genetico risalente a 17 anni dalla sottoscrizione e a 12 dalla rinegoziazione, sono pertanto inammissibili anche sotto tale profilo.
Il Collegio dichiara conseguentemente il ricorso inammissibile.
Nota della Redazione
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