Vishing e bonifico disposto dalla cliente: concorso di colpa e responsabilità dell’intermediario (ABF Collegio di Napoli n. 4773 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto personalmente e volontariamente dal cliente, ancorché indotto da una truffa mediante vishing o smishing, non integra un’operazione non autorizzata ai sensi degli artt. 10 e 10-bis del D.lgs. n. 11/2010 e non beneficia del relativo favor probatorio: la fattispecie rientra negli artt. 5 e 17 del medesimo decreto e la condotta del cliente integra colpa grave. Ciò non esonera l’intermediario da ogni responsabilità: il prestatore di servizi di pagamento risponde del contributo causale alla verificazione dell’evento, valutabile ai sensi dell’art. 1227 c.c., quando ometta di approfondire gli indici di atipicità dell’operazione rispetto alla movimentazione storica e alla natura del trasferimento. Il Collegio può pertanto ripartire la perdita in misura pari al 50 per cento, riconoscendo al ricorrente il rimborso della quota residua con interessi legali dalla data del reclamo.

Il Fatto

La ricorrente, correntista dell’intermediario, riceveva una telefonata da un sedicente addetto all’assistenza clienti della banca, che segnalava un’operazione anomala sul conto e trasferiva la chiamata a un falso operatore di polizia. L’interlocutore prospettava la necessità di un bonifico urgente verso un conto temporaneamente intestato alla stessa correntista, perché il rapporto originario sarebbe stato compromesso da accessi fraudolenti.

La cliente si recava in filiale e disponeva il bonifico di € 9.800,00 secondo le indicazioni ricevute; l’operatore allo sportello non chiedeva ulteriori verifiche. Accortasi del raggiro pochi minuti dopo, tornava in filiale per chiedere la revoca, ma la richiesta non veniva eseguita e il beneficiario risultava un soggetto sconosciuto. L’intermediario eccepiva l’autorizzazione personale dell’operazione e l’assenza di obblighi di verifica dell’intestazione del conto di destinazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile, richiamando il D.lgs. n. 11/2010 e la disciplina della strong customer authentication degli artt. 97 e 98 della PSD 2 e del Regolamento Delegato UE 2018/389. La regola generale pone il rischio di utilizzo fraudolento a carico dell’intermediario, salvo prova del dolo o della colpa grave dell’utilizzatore.

Nel caso concreto, tuttavia, la documentazione dimostra che l’istante ha eseguito personalmente e volontariamente il bonifico, successivamente rivelatosi truffaldino. L’operazione, quindi, non è riconducibile alle operazioni non autorizzate: la volontarietà esclude l’applicazione dello speciale regime probatorio degli artt. 10 e 10-bis e colloca la fattispecie negli artt. 5 e 17 del decreto. Da qui la qualificazione della condotta come colpa grave, desunta dalle stesse dichiarazioni della ricorrente: la chiamata proveniva da un numero non riconducibile alla banca e le modalità di contatto non corrispondevano a quelle ordinariamente utilizzate dall’intermediario.

Il Collegio riconduce la vicenda al vishing e richiama l’orientamento secondo cui, in questi casi, il cliente è vittima di una colpevole credulità, trattandosi di metodi noti che un minimo di diligenza consentirebbe di evitare. La mancata riferibilità all’area delle operazioni non autorizzate non determina però un’esenzione automatica dell’intermediario: occorre valutare il suo concreto comportamento e l’apporto causale alla verificazione dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Su questo terreno il Collegio valorizza gli indici di frode del D.M. n. 112/2007 e dell’art. 2 del Regolamento EBA 2018/389, nonché l’evidente atipicità del beneficiario e della causale (“bonifico verso i miei conti”), incoerenti con la natura del trasferimento. Tali elementi avrebbero dovuto costituire un segnale di allerta meritevole di approfondimento, anche in ragione del difetto di adeguata verifica del beneficiario imposta dalla normativa antiriciclaggio. Riconosciuta la pronta attivazione del recall e della segnalazione antifrode, il Collegio imputa alla ricorrente un concorso di colpa del 50 per cento e condanna l’intermediario alla restituzione di € 4.900,00, oltre interessi legali dal reclamo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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