Inammissibile il ricorso ABF del mero accompagnatore privo della qualità di cliente (ABF Collegio di Bologna n. 1310 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è inammissibile quando la domanda del ricorrente esula dall’ambito delle controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, unico perimetro devoluto all’Arbitro dalle Disposizioni sul procedimento. A ciò si aggiunge, quale ulteriore conferma dell’inammissibilità, il difetto della qualità di cliente in capo al ricorrente, dovendosi intendere per tale il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale ovvero è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari. La mera richiesta di chiarimento sulla possibilità di accompagnare terzi in banca non integra una controversia devoluta all’Arbitro.
Il Fatto
Il ricorrente espone di aver accompagnato alcuni conoscenti presso una filiale bancaria in due distinte occasioni e di essere stato invitato dagli addetti a non presenziare all’appuntamento, rimanendo fuori dalla stanza. Le persone accompagnate avevano chiesto la sua presenza perché, vantando egli un importante trascorso bancario, si sarebbero sentite più tranquille di fronte a un linguaggio poco chiaro o alla richiesta di sottoscrivere documenti non strettamente necessari.
Il ricorrente chiede quindi all’Arbitro che l’intermediario si esprima in modo chiaro sulla possibilità di accompagnare persone e amici che gli chiedano di assisterli in un eventuale incontro. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per estraneità alla materia, rilevando nel merito che le pratiche di mutuo presentate da terzi possono essere gestite solo da collaboratori autorizzati e censiti, e che nella specie le pratiche erano già seguite da un broker autorizzato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare dell’intermediario, che contesta l’estraneità del ricorso all’ambito delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. La questione è di carattere esclusivamente processuale e attiene al perimetro di competenza dell’Arbitro.
Il Collegio richiama le Disposizioni sul procedimento (sez. VI, par. 4), secondo cui ai clienti possono essere sottoposte unicamente le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. La richiesta del ricorrente, volta a ottenere un chiarimento dell’intermediario sulla possibilità di accompagnare terzi in banca, non rientra in tale ambito e deve pertanto essere considerata inammissibile.
A ulteriore conferma dell’inammissibilità, il Collegio rileva che il ricorrente non rientra nemmeno nella nozione di cliente elaborata dalle medesime Disposizioni. È cliente, infatti, il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale ovvero è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari. Nel caso concreto il ricorrente agisce per una mera richiesta di chiarimento legata all’accompagnamento di conoscenti, senza alcun rapporto contrattuale proprio con l’intermediario.
Il Collegio non esamina quindi nel merito le doglianze, né le difese dell’intermediario sulla gestione delle pratiche da parte di soggetti autorizzati. La declaratoria di inammissibilità assorbe ogni altra questione e chiude il procedimento senza pronuncia sul merito della vicenda.
Nota della Redazione
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