Ricorso ABF inammissibile se il reclamo non è provato e manca il termine dilatorio (ABF Collegio di Bologna n. 1216 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo costituisce condizione di procedibilità del ricorso all’ABF e deve avere ad oggetto la medesima questione poi sottoposta all’Arbitro, sì da consentire all’intermediario di replicare. Grava sul ricorrente l’onere di provare l’invio del reclamo, ai sensi dell’art. 2697 c.c.; in difetto, il ricorso è inammissibile. Parimenti inammissibile è il ricorso depositato prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo, previsto a pena di inammissibilità dalle Disposizioni ABF. Le richieste di entità minima, anche ove le Disposizioni non fissino una soglia esplicita, sono comunque destinate al rigetto in applicazione del principio de minimis non curat Praetor.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento, estinto anticipatamente. Lamentava che l’intermediario gli avesse addebitato una rata di € 352,50 e che la somma fosse stata riaccreditata solo il 31.7.2025, dopo la presentazione di reclami e di un esposto all’IVASS. Chiedeva quindi il rimborso degli interessi maturati per il ritardo nel riaccredito e del contributo di € 20 versato per il ricorso, presentato in data anteriore al riaccredito stesso.
L’intermediario si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso, perché proposto prima della scadenza del termine di riscontro al reclamo, e deducendo comunque l’avvenuto riaccredito della rata. Chiedeva il rigetto e, in via subordinata, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione dell’intermediario. Richiamata la sez. VI delle Disposizioni ABF, ribadisce che il reclamo è condizione di procedibilità del ricorso, da presentare entro i dodici mesi successivi. Il Collegio di Coordinamento (dec. 7716/2017) ha chiarito che il reclamo deve avere ad oggetto la medesima questione poi proposta con il ricorso, per instaurare correttamente il contraddittorio già nella fase anteriore a quella arbitrale.
Il Collegio richiama la propria precedente Coll. Bologna, dec. 2042/2018, secondo cui la semplice richiesta rivolta all’intermediario non integra un valido reclamo, priva come è di alcuna specifica contestazione. Il reclamo, essendo volto all’instaurazione del contraddittorio, deve mettere l’intermediario in condizione di replicare, anche in vista dell’eventuale ricorso all’ABF.
Nel caso concreto, però, i reclami asseritamente presentati non risultano agli atti, perché non depositati dal ricorrente; questi non ha depositato neppure il ricorso all’IVASS. Agli atti vi sono soltanto la lettera di trasmissione dell’esposto dall’IVASS alla Banca d’Italia (28.7.2025) e la trasmissione da questa all’intermediario per riscontro (13.8.2025). Nessuna delle due lettere riporta il contenuto dell’esposto, cosicché il Collegio non è in grado di verificare la corrispondenza tra reclamo e ricorso.
Ne consegue che il ricorrente non ha assolto all’onere della prova dell’invio del reclamo, necessario ai sensi dell’art. 2697 c.c. per ritenere ammissibile il ricorso (cfr. Coll. Bologna, dec. 9771/2023). Il Collegio aggiunge che, anche a voler ritenere provato l’invio, il ricorso non sarebbe stato tempestivo, per il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla sez. VI, §2, nota 1, delle Disposizioni ABF. Sotto tale assorbente profilo il ricorso è dunque inammissibile.
Da ultimo, per completezza, il Collegio osserva che, attesa l’entità minima della somma richiesta, il ricorso non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento. Le Disposizioni ABF non fissano una soglia minima esplicita, ma si applica il principio di Cass. 4228/2015, che ha disposto il rigetto delle richieste bagatellari, in ossequio al brocardo de minimis non curat Praetor.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.