Restituzione della provvista di vaglia postale prescritto senza riconsegna dell’originale (ABF Collegio di Bari n. 3834 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La restituzione del titolo in originale, richiesta dall’art. 49, comma 9, del d.lgs. n. 231/2007 per il ritiro della provvista di un vaglia postale, è condizione posta a tutela dell’emittente contro il rischio di doppio pagamento. Una volta decorso il termine di prescrizione del credito incorporato nel titolo, il beneficiario non può più esigerne il pagamento e il rischio deve ritenersi escluso: l’onere di restituzione non sussiste più. La prescrizione del credito incorporato non fa venir meno il diritto del richiedente alla restituzione della provvista, altrimenti l’intermediario conseguirebbe una ritenzione ingiustificata della somma, priva di causa.

Il Fatto

Il ricorrente aveva richiesto, il 1° agosto 2019, l’emissione di un vaglia postale di 250,00 euro, pagato in contanti allo sportello dell’intermediario e spedito con raccomandata a un terzo, nell’ambito di una proposta conciliativa relativa a una controversia pendente davanti al Giudice di pace. Il titolo, valido fino al 31 dicembre 2021, non è mai stato riscosso dal destinatario, divenuto irreperibile.

Negli anni successivi il ricorrente aveva più volte chiesto il rimborso della provvista, senza ottenere riscontro a causa della mancata restituzione del titolo in originale, pur avendo prodotto copia del vaglia e ricevuta di emissione. Esaurita la fase del reclamo, si è rivolto all’Arbitro chiedendo l’accertamento del proprio diritto al rimborso.

La motivazione del Collegio

L’intermediario, costituitosi, ha eccepito la correttezza della propria condotta: il credito incorporato nel vaglia si è prescritto il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione, ma il diritto del richiedente alla restituzione della provvista resta soggetto al termine ordinario decennale. Secondo l’intermediario, tuttavia, la restituzione sarebbe subordinata alla riconsegna del titolo in originale, ai sensi dell’art. 49, comma 9, del d.lgs. n. 231/2007.

Il Collegio ha anzitutto rilevato che non è controverso tra le parti né il mancato incasso del vaglia, né la prescrizione del credito in esso incorporato al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 144/2001, né che il diritto alla restituzione della provvista sia soggetto al termine ordinario decennale. La questione si concentra quindi sulla necessità o meno della restituzione del titolo in originale quale condizione per il rimborso.

Sul punto il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato fra i Collegi dell’Arbitro (ABF Milano n. 11264/2025, ABF Napoli n. 4046/2024): la disposizione invocata dall’intermediario va interpretata alla luce della sua ratio, individuata nell’esigenza di evitare il rischio di un doppio pagamento. Ne consegue che, una volta decorso il termine di prescrizione del credito incorporato nel titolo e venuta meno la possibilità per il beneficiario di esigerne il pagamento, tale rischio deve ritenersi escluso. In tali ipotesi l’onere della restituzione del titolo non sussiste, non essendo più funzionale alla tutela dell’intermediario, il quale non è più esposto al pericolo di una duplicazione del pagamento.

Il Collegio ha inoltre escluso che il diritto del richiedente alla restituzione della provvista venga meno per effetto della prescrizione del credito incorporato nel titolo: diversamente opinando, si determinerebbe un’ingiustificata ritenzione della somma da parte dell’intermediario, priva di causa.

In linea con tali principi, il Collegio ha ritenuto che il ricorrente, pur non essendo in possesso dell’originale del vaglia, abbia diritto alla restituzione della relativa provvista. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’intermediario al pagamento di 250,00 euro, al contributo di 200,00 euro alle spese della procedura e al rimborso di 20,00 euro versati alla presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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