Inammissibile il ricorso ABF privo di idoneo reclamo preventivo (ABF Collegio di Palermo n. 5065 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie devolute all’Arbitro Bancario Finanziario il ricorso deve essere preceduto da un reclamo preventivo, cioè da un atto con cui il cliente chiaramente identificabile contesti in forma scritta all’intermediario un suo comportamento, anche omissivo. Non integra il reclamo la missiva che si esaurisca in una mera richiesta di informazioni, priva di contestazione. Ove il reclamo manchi, il ricorso è inammissibile e la verifica del merito resta assorbita. La qualificazione dell’atto si compie sul tenore letterale della nota prodotta dal cliente, non sulle allegazioni della parte resistente.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver ricevuto numerosi solleciti di pagamento per le rate di un contratto di mutuo. A fronte di tali istanze afferma di aver condizionato il pagamento alla puntuale rendicontazione delle spese addebitategli, contestando in particolare un addebito mensile di € 5,00 non previsto nel contratto originario e non accompagnato da alcuna proposta di modifica unilaterale. Lamenta inoltre che l’intermediario avrebbe imputato a carenza di provvista pagamenti eseguiti tramite bonifico da altro conto.

Su queste basi chiede l’annullamento dell’ulteriore debito preteso in assenza di titolo e senza il perfezionamento della procedura prevista dal TUB per la modifica unilaterale delle condizioni. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di reclamo preventivo e, nel merito, giustifica l’addebito come commissioni di incasso già previste nel documento di sintesi, richiamando l’informativa annuale inviata al cliente. Il ricorrente replica di aver inviato reclamo con raccomandata a/r dell’ottobre 2025 e richiama una precedente decisione ABF tra le parti.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare, che costituisce il nucleo effettivo della decisione. In forza delle Disposizioni ABF, il ricorso deve essere preceduto dall’invio di un reclamo all’intermediario, definito come l’atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta un comportamento, anche omissivo, della banca. La funzione dell’atto è dunque di contestazione, non di informazione.

Il ricorrente ha prodotto una nota inviata tramite raccomandata a/r nell’ottobre 2025. L’intermediario ha sostenuto che si tratti di una mera richiesta di informazioni, non idonea a valere come reclamo. Il Collegio verifica la questione sul tenore letterale della nota, prodotta dallo stesso ricorrente, e non sulle qualificazioni delle parti.

Da questo esame, unito al richiamo delle numerose decisioni ABF sull’argomento, il Collegio trae la conclusione che l’eccezione è fondata. Il ricorso viene conseguentemente dichiarato inammissibile. La carenza dell’atto prodromico preclude l’esame delle doglianze, che restano assorbite.

Il Collegio aggiunge, senza pretesa di approfondimento, una valutazione di merito prima facie. Osserva che la precedente pronuncia ABF tra le parti appare limitata ai maggiori costi già sostenuti alla data di quella decisione. Gli addebiti posti a fondamento del ricorso odierno costituirebbero voci di debito ulteriori, giustificate dalle previsioni contrattuali e dall’espressa indicazione nelle condizioni del finanziamento. Si tratta di un rilievo incidentale, che non sostiene la statuizione.

La decisione conferma un indirizzo consolidato: la verifica dell’ammissibilità precede ogni valutazione sul rapporto e la qualificazione dell’atto introduttivo dipende dal suo contenuto sostanziale. Una comunicazione che non investe un comportamento specifico dell’intermediario non attiva la fase di reclamo richiesta dalle Disposizioni ABF.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *