Pignoramento esattoriale presso terzi e incompetenza dell’ABF per pendenza esecutiva (ABF Collegio di Palermo n. 5067 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’ABF che investa l’operato della banca in sede di pignoramento esattoriale presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 è inammissibile per difetto di competenza dell’Arbitro. Le Disposizioni ABF, Sezione I, par. 4, escludono i ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria e precisano che rientrano in tale categoria i procedimenti di esecuzione forzata. Il limite opera anche quando la doglianza riguardi la verifica di impignorabilità delle somme ex art. 545 cod. proc. civ. e la dichiarazione di terzo resa dall’intermediario.
Il Fatto
La ricorrente contesta l’esecuzione di un pignoramento esattoriale sul proprio conto corrente, sul quale erano presenti € 939,35, somma che assume integralmente derivante da assegno divorzile di natura alimentare. L’intermediario ha accantonato e versato all’Ente della riscossione € 511,57, oltre € 100,00 di commissioni, rendendo dichiarazione di terzo positiva.
Secondo la ricorrente, l’art. 545, comma 8, cod. proc. civ. avrebbe imposto di calcolare il triplo dell’assegno sociale e di constatare che l’intero saldo rientrava nella quota protetta, con conseguente dichiarazione negativa. Lamenta inoltre un comportamento contraddittorio, provato dal riaccredito operato per una fattispecie analoga. L’intermediario eccepisce l’incompetenza per materia e, nel merito, sostiene che la soglia protetta riguardi solo somme di natura retributiva, indennitaria o previdenziale, non l’assegno divorzile.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall’intermediario. La ricorrente non ha replicato sul punto, pur avendo depositato le repliche. Gli atti confermano la presenza di un atto di pignoramento di crediti verso terzi adottato secondo la disciplina speciale di cui all’art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973.
Il percorso argomentativo muove dalle Disposizioni ABF, Sezione I, par. 4, che vietano i ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dall’art. 5, commi 1-bis e 4, d.lgs. n. 28/2010. La clausola di salvezza non è in discussione nel caso concreto. Le stesse Disposizioni chiariscono che rientrano tra le controversie sottoposte all’autorità giudiziaria i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione.
Da qui la conseguenza: nella fattispecie è configurabile la pendenza di una procedura esecutiva, con la quale la banca si è interfacciata in qualità di terzo pignorato. Opera quindi il limite di competenza dell’Arbitro, che non può conoscere la controversia nel merito.
Il Collegio non esamina pertanto la questione centrale della pignorabilità delle somme, né il rilievo sui limiti dell’art. 545 cod. proc. civ., né il comportamento contraddittorio dedotto. La declaratoria di inammissibilità assorbe ogni ulteriore doglianza, comprese quelle relative al secondo pignoramento e alle commissioni applicate.
Nota della Redazione
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