Inammissibile il ricorso ABF proposto prima dei sessanta giorni dal reclamo (ABF Collegio di Milano n. 3359 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso all’ABF deve essere preceduta da un reclamo all’intermediario e dalla scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo, salvo che l’intermediario abbia già manifestato la volontà di non accogliere la doglianza. Il ricorso presentato prima di tale scadenza è inammissibile, anche se l’eccezione non sia stata sollevata dalla parte e l’inammissibilità sia rilevabile d’ufficio. Integra reclamo ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesti in forma scritta, anche mediante e-mail, un comportamento dell’intermediario, purché esprima in modo inequivocabile la volontà di contestazione. Non costituiscono reclamo le mere richieste di informazioni o i solleciti operativi inseriti in un dialogo finalizzato alla soluzione collaborativa di un problema.
Il Fatto
Il ricorrente contesta all’intermediario il mancato addebito della rata del mutuo ipotecario sul conto corrente intrattenuto presso altro istituto, nonostante la richiesta di domiciliazione avanzata a seguito della portabilità del precedente conto. Tra il febbraio e il giugno 2025 il cliente intrattiene diverse comunicazioni, prevalentemente via e-mail, con un dipendente di filiale per attivare la domiciliazione delle rate sul nuovo conto.
In data 23.06.2025 invia una e-mail al servizio di customer care lamentando il disservizio. Il 01.10.2025 indirizza un’ulteriore comunicazione a un dipendente di filiale, con toni perentori e con riferimento a una presunta PEC del proprio legale mai pervenuta all’intermediario, intimando la soluzione urgente della problematica. Il 28.10.2025 presenta ricorso all’ABF. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità per assenza di un formale reclamo e, in subordine, per mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni; nel merito riferisce di aver risolto il problema, imputabile a un disallineamento tecnico, estinguendo e reinserendo il mandato SDD, e chiede la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente non presenta repliche.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per mancato rispetto del termine dilatorio e la ritiene fondata. Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d’Italia (Sezione VI, § 1), il ricorso deve essere preceduto da un reclamo e il cliente può adire l’Arbitro solo se è rimasto insoddisfatto della risposta o se il reclamo non ha avuto esito nel termine di sessanta giorni dalla ricezione.
Il Collegio richiama quindi il principio enunciato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 15400 del 22 giugno 2021: la presentazione del ricorso prima dello scadere del termine comporta l’inammissibilità, con possibilità di riproposizione previo nuovo reclamo, salva l’ipotesi di ricorso presentato dopo la replica dell’intermediario che abbia espresso volontà contraria all’accoglimento; l’inammissibilità è rilevabile d’ufficio.
Quanto alla nozione di reclamo, le Disposizioni (Sez. I, § 3) richiedono ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesti in forma scritta all’intermediario un comportamento anche omissivo. Non servono formule sacramentali, ma occorre la manifestazione chiara e inequivocabile della volontà di contestare una condotta, che distingua l’atto dalle mere richieste informative o dai solleciti operativi.
Nel caso concreto, le comunicazioni tra febbraio e giugno 2025 e la e-mail al customer care del 23.06.2025 appaiono scambi informativi e solleciti inseriti in un dialogo continuativo volto a dare attuazione a una richiesta del cliente, privi del carattere di formale doglianza. Diversamente, la comunicazione del 01.10.2025, per il tono perentorio e il riferimento all’intervento di un legale, costituisce il primo atto idoneo a integrare reclamo.
Assunta tale data come dies a quo, il ricorso risulta depositato il 28.10.2025, dopo soli ventotto giorni e prima di una risposta negativa dell’intermediario: il termine non è stato rispettato. Il Collegio aggiunge che l’intermediario ha dichiarato la risoluzione del problema e il ricorrente non ha replicato, sicché le doglianze risultano superate. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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