Quietanza liberatoria e rimborso dei costi non maturati nell’estinzione anticipata del finanziamento (ABF Collegio di Bari n. 4102 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quietanza liberatoria rilasciata su modulo prestampato dell’intermediario spiega efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori solo se indica in modo preciso gli importi oggetto di rinuncia e il relativo titolo. In difetto, manca la rappresentazione esatta dei diritti che il cliente intende dismettere. Nei contratti di cessione del quinto stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, i costi recurring si rimborsano secondo un criterio di proporzionalità lineare, salvo diversa previsione contrattuale, mentre i costi up front si riducono con il metodo della curva degli interessi. Gli oneri erariali non sono retrocedibili.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato in data 17.11.2020 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, estinto anticipatamente con conteggio estintivo al 31.01.2025. Rivolgendosi all’Arbitro, ha chiesto il rimborso di € 1.128,45 a titolo di commissioni in favore dell’intermediario e commissioni di distribuzione non maturate, oltre agli interessi legali.

L’intermediario si è opposto eccependo, in via preliminare, l’avvenuto rilascio di una quietanza liberatoria con cui il cliente avrebbe dichiarato di non avere null’altro a pretendere. Nel merito ha sostenuto la chiarezza delle condizioni contrattuali, la congruità di quanto già restituito e la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione.

La motivazione del Collegio

La controversia riguarda il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, al rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b. Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di quietanza, richiamando il proprio orientamento secondo cui l’efficacia liberatoria richiede un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, con indicazione dell’ammontare e della causale, e l’espressa volontà di abdicare alle restanti somme (così Collegio di Coordinamento, decisione n. 8827/17).

Le quietanze assumono valore di rinuncia o transazione solo se rilasciate contestualmente o dopo l’estinzione del finanziamento, quando diviene attuale il diritto alle restituzioni (Collegio di Bari, decisioni n. 3818/22 e n. 281/22). Con riferimento ai moduli prestampati, la funzione abdicativa opera soltanto in presenza di una precisa indicazione degli importi e del titolo (Collegio di Bari n. 8261/2024; Collegio di Milano n. 106/24). Nel caso concreto il modulo non individuava i costi oggetto di rinuncia né li quantificava: l’eccezione è stata quindi respinta.

Nel merito, il Collegio rileva che il contratto è anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021 e richiama il proprio orientamento consolidato: in assenza di chiara ripartizione tra costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato; i costi recurring si rimborsano in proporzione lineare, dividendo l’importo per il numero totale delle rate e moltiplicandolo per le rate residue; l’intermediario è tenuto al rimborso di tutte le voci, incluso il premio assicurativo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Il Collegio richiama poi l’orientamento conseguente alla sentenza Lexitor della CGUE dell’11.9.2019, recepito dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, secondo cui il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Dopo la modifica normativa del 2021 e la rimodulazione operata con la decisione n. 21676/2021, la Corte costituzionale con la decisione n. 263/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», consentendo ai Collegi territoriali di dare continuità all’indirizzo della decisione n. 26525/2019. Il quadro è stato confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Applicando tali criteri, il Collegio accerta la natura recurring delle commissioni all’intermediario e la natura up front delle commissioni di distribuzione, conformemente ai propri precedenti (Collegio di Bari, decisioni n. 7734/2025 e n. 7401/2023). Tenendo conto delle restituzioni già operate, il ricorrente ha diritto a € 322,00, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre il versamento di € 200,00 alla Banca d’Italia e di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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